Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3927 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3927 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Caltagirone il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’art.131 bis cod. pen.; udito l’AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello confermava la condanna disposta nei suoi confronti, in relazione al reato di cui all’art. 334 cod. pen.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso, pe violazione di legge e vizio di motivazione, con i quali deduce l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, nonostante il bene in custodia fosse di minimo valore (trattandosi di un autocarro immatricolato nel 1990); con il secondo motivo deduce l’intervenuta prescrizione del reato, sottolineando come la Corte di appello avesse erroneamente computato i termini di sospensione. Infine, lamenta l’erronea determinazione della pena, rappresentando che, essendo egli proprietario e custode del bene sottratto, dovevano applicarsi i limiti edittal più favorevoli previsti dall’art. 334, comma 2, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, dovendosi dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato.
Occorre premettere che il primo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione relativo all’esclusione della particolare tenuità del fatto, risulterebbe in astratto fondato.
La Corte di appello ha ritenuto di non poter applicare la previsione contenuta all’art. 131bis cod. pen. sulla base di una motivazione apparente, affermando che le modalità della condotta non erano dimostrative della “irrilevanza del fatto” e che non poteva escludersi che l’automezzo sottratto conservasse un qualche valore di mercato.
Si tratta di affermazioni generiche, prive di riferimento ad elementi specifici e che non tengono conto del fatto che la causa di esclusione della punibilità presuppone pur sempre la sussistenza del reato, sicchè se ne doveva valutare in concreto il grado di offensività, oltre all’insussistenza degli ulteriori presuppost richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.
Quanto detto consente di affermare che il ricorso non è inammissibile, il che comporta la necessità di verificare l’intervenuta prescrizione alla data della presente pronuncia.
Premesso che il reato è stato commesso in data 15 dicembre 2016, epoca in cui veniva constatata l’avvenuta sottrazione del mezzo, non rinvenuto presso il luogo di custodia, il termine massimo di prescrizione risulta maturato alla data del 6 luglio 2025, posto che al termine di 7 anni 6 mesi, devono aggiungersi 386 giorni di sospensione, in relazione ai rinvii disposti alle udienze del 28.1.2019, 9.12.2019 e 5.5.2025.
Per completezza deve ribadirsi che il proscioglimento per l’intervenuta prescrizione è più favorevole rispetto alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che quest’ultima ipotesi presuppone in ogni caso l’accertamento della sussistenza del fatto e produce effetti negativi per l’autore del fatto, tant’è che la relativa pronuncia deve iscriversi nel casellario giudiziario (Sez.1, n. 43700 del 28/9/2021, Glorioso, Rv. 282214).
Quanto detto comporta che debba prevalere l’intervenuta assoluzione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 19 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente