Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13787 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 20/07/1947 a POTENZA
avverso la sentenza in data 12/06/2024 della CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato determinata dalla prescrizione;
a seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 12/06/2024 della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza in data 12/05/2022 del Tribunale di Potenza, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di estorsione.
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Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 56 cod. pen., in riferimento all’art. 157 cod. pen..
Con il primo motivo di ricorso si assume che il reato, in quanto commesso nel 2015, contestato e ritenuto nella forma tentata, si è prescritto il 20/04/2024, ancor prima della celebrazione del giudizio di appello, pur tenendo conto di sei mesi e 21 giorni di sospensione per l’adesione del difensore all’astensione delle udienze proclamata dalla UCPI (22 novembre 2018 – 13 giugno 2019).
Aggiunge che il reato sarebbe comunque prescritto con il termine breve, che andrebbe a decorrere dal 12/12/2016, quando è stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, che costituisce l’ultimo atto interruttivo, così che la fattispeci estintiva andava a maturare il 23/02/2024, pur tenendosi conto del periodo di sospensione già indicato.
1.2. Violazione di legge in relazione all’art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 116 del 2017. Violazione del diritto di difesa. Illogicità della motivazione.
Eccepisce la nullità assoluta perché il fascicolo veniva assegnato a un giudice onorario, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. all’art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 116 del 2017, che vieta l’assegnazione ai giudici onorari di pace i procedimenti penali diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen.,
1.3. Inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 511, 512 e 183 cod. proc. pen..
In questo caso si fa presente che era stata eccepita l’inutilizzabilità della querela a fini probatori, acquisita illegittimamente dal giudice onorario in violazione dell’art. 512 cod. proc. pen..
Osserva come dagli atti di causa non risulti che sia stato effettuato alcun tentativo di citazione in giudizio della persona offesa, così che l’acquisizione risultava arbitraria.
Rimarca come la querela sia utilizzabile soltanto ai fini della procedibilità e come da essa non possano trarsi elementi di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nel primo motivo d’impugnazione, risultando assorbiti quelli ulteriori.
1.1. Con il primo motivo d’impugnazione si denuncia l’avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, pur tenendosi conto della sospensione ascrivibile alla adesione del difensore all’astensione proclamata dalla Unione delle camere penali.
Essendo contestata l’estorsione tentata il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 6 e mesi 8.
Questo termine deve essere aumentato di un quarto per effetto degli atti interruttivi, nella misura di un anno e otto mesi, così pervenendosi a un tempo pari a otto anni e 4 mesi.
Avendo riguardo al tempo di commissione del reato 29/05/2015) si giunge alla data del 29/09/2023, cui vanno aggiunti 6 mesi e 22 giorni di sospensione (dal 22 novembre 2018 al 13 giugno 2019) (e non 6 mesi e giorni 21 come rappresentato nell’atto di impugnazione).
Si giunge, quindi, alla data del giorno 20/04/2024.
La sentenza di appello è stata pronunciata il 12/06/2024, quando il reato era oramai prescritto.
I restanti motivi restano assorbiti, nel senso di seguito precisato.
Con il secondo motivo di ricorso, infatti, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa da un giudice onorario di pace nonostante che il reato per cui è stato celebrato il processo non fosse compreso tra quelli per cui è prevista la citazione diretta a giudizio.
L’eventuale fondatezza di tale eccezione condurrebbe, in effetti, all’annullamento della sentenza impugnata, essendosi già affermato che «è affetta da nullità assoluta la sentenza emessa dal giudice onorario di pace per reati non compresi, al momento della pronuncia, nel novero di quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, difettando in radice la capacità del giudicante di definire giudizi assegnatigli in violazione del divieto stabilito dall’art. 11, comma 6, lett. b) n. 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. (Fattispecie relativa al delitto di cui all’art. d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso prima del suo inserimento nell’art. 550, comma 2, lett. g, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 32, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 3, n. 44962 del 17/10/2024, COGNOME, Rv. 287295 01).
Bisogna, tuttavia, osservare che un eventuale rilievo della nullità sarebbe comunque recessivo rispetto alla prescrizione.
Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che «il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, a condizione che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento. (Fattispecie in cui la Corte, in ragione dell’evidente inutilità processuale dell’annullamento, non potendo il giudizio utilmente proseguire stante la prescrizione del reato, ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale la sussistenza della causa di estinzione era stata valutata prevalente rispetto all’interesse del difensore al differimento della trattazione del processo per legittimo impedimento e, per l’effetto, era stata
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rigettata l’istanza a tal fine presentata dal predetto)» (Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284300 – 01).
Tanto conduce a ritenere la dedotta eccezione di nullità assorbita dal perfezionamento della prescrizione.
Parimenti assorbito il terzo motivo d’impugnazione, in quanto con esso si denuncia l’erronea valorizzazione della querela a fini di prova, così introducendosi un tema superato della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annullai:~ senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 04/02/2025