Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13593 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13593 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CROTONE il 11/11/1990
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annulamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione-.
udito il/difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Lannezia Terme che lo aveva assolto dalla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186, comma 2 lett.b) C.d.S. per particolare tenuità del fatto, evidenziando che, a fronte della doglianza sul compimento del termine necessario a prescrivere, avrebbe comunque dovuto computarsi il periodo di sospensione di cui all’art.159 1 comma 2cod.pen. introdotto dalla disciplina della legge Orlando (art.1, comma 11 lett.b) della legge del 23/06/2017 n.103), in (2 quanto disciplina più favorevole rispetto ~Pim successiva che aveva introdotto nuove regole per stabilire il termine necessario a prescrivere, di talchè il reato non poteva ritenersi prescritto alla data di pronuncia della sentenza di appello.
-citALie GLYPH E 2. Con un unico motivo di ricorso la difesa di NOME NOME si duole di t) i GLYPH 1 115~ per avere il giudice di appello omesso di pronunciare proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, ai sensi degli artt. 157, 159 e 160 cod.pen, a prescindere dalla soluzione della questione intertemporale, concernente la successione delle leggi nel tempo che regolano la materia della prescrizione, questione rimessa al giudizio delle Sezioni Unite e peraltro definita alla udienza del 12 dicembre 2024, in quanto pure a volere riconoscere l’applicazione, ratione temporis, della disciplina introdotta dalla legge Orlando sopra richiamata, la sospensione dei termini introdotta al , l’art.159 comma 2 cod.pen., riguardava esclusivamente le sentenze di condanna mentre, nella specie era stata pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell’art.131 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente deve essere riconosciuto l’interesse dei ricorrente COGNOME all’impugnazione, volta ad una pronuncia di annullamento della sentenza assolutoria, ai sensi dell’art.131 bis cod.pen., per essere il reato contestato venuto ad estinzione per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza in appello, in quanto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (ez.1, n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214-01).
Quanto alla disciplina sul tempo necessario a prescrivere applicabile nella specie, in ragione del mutato quadro normativo di riferimento, questa sezione della S.C. ha avuto modo di osservare che / con il passaggio alla disciplina di cui alla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (che aveva introdotto la sospensione del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado a decorrere dal 1 gennaio 2020) non si è verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla successiva abrogazione dell’art. 159, comma 2, cod. pen., e alla contestuale introduzione dell’art. 161-bis cod. peno (legge 27 settembre 2021 n. 134), che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, ed introduce !Istituto della improcedibilità. In questa prospettiva, il regime della prescrizione, così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve certamente ritenersi più favorevole rispetto ai regimi successivi, prevedendo comunque il suo decorso dopo la sentenza di primo grado, sebbene allo spirare del periodo di sospensione. Pertanto, deve trovare applicazione il comma 2 dell’art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; parimenti deve dirsi per il tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. Tale impostazione, seguita dalla giurisprudenza di questa sezione, ha peraltro trovato conferma nella pronuncia delle S.U. (informazione provvisoria n.19/2024 del 12 dicembre 2024) la quale ha riconosciuto la vigenza, alla data di commissione del reato, della disciplina sulla prescrizione introdotta dalla Legge Orlando (n.103 del 2017 per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31.12.2019), che prevede la sospensione del termine di decorrenza della prescrizione dalla data del termine previsto per il deposito della sentenza del primo grado fino alla data di pronuncia della decisione del grado successivo (fino alla concorrenza di un anno e mesi sei di sospensione).
Va peraltro osservato che, se è vero che bisogna fare riferimento alle modifiche normative introdotte dalla legge Orlando alla disciplina dell’art.159 comma 2 cod.pen., è anche vero che l’art.11 lett.b) della L. 23/06/2017 n.103 espressamente prevedeva “Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei
seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’ articolo 544 del codice di procedura penale a per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dalli articolo 544 del codice di procedura penale (-) per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Evidente è pertanto il riferimento al fatto che la sospensione operi soltanto in relazione alle sentenze di condanna e non già44 i4 come nel procedimento a carico del coscq, GLYPH L stata pronunciata sentenza assolutoria ai sensi dell’art.131 bis cod.pen. con la conseguenza che, nel caso in specie non trova applicazione la.sospensione del termine introdotto dalla legge Orlando.
3.1. D’altro canto, fondato risulta il motivo di impugnazione laddove assume che, alla data di pronuncia della sentenza di appello, il termine di prescrizione si era compiuto, in presenza di reato contravvenzionale commesso in data 10 maggio 2019 e di disposizioni (artt.157 comma 1 e 161 comma 2 cod.pen.) che estendono complessivamente a cinque anni il termine necessario a prescrivere, a fronte di sentenza di appello pronunciata all’udienza del 7 giugno 2024, allorquando il suddetto termine era ormai decorso.
Conclusivamente va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, essendo la stessa maturata in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza nel grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, 28 gennaio 2025.