Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a EBOLI il 15/11/1980
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
letto ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali la difesa contesta la adeguatezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., nonché il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, sono manifestamente infondati;
che, infatti, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno tuttavia ampiamente vagliato e motivatamente disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive articolate con l’atto d’appello e meramente riprodotte in questa sede (cfr., in particolare, 4 e 5 sulla prova della natura furtiva dei beni e della consapevolezza della stessa, anche alla luce comportamento tenuto dall’imputato al momento del fatto, della inverosimiglianza delle dichiarazioni della madre e della mancata e/o plausibile giustificazione da parte dell’imputato);
che non è consentito, in questa sede, formulare doglianze che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cessazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch’essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148);
che anche il motivo sulla maturata prescrizione è manifestamente infondato in quanto, pacificamente, per il ricorrente è stata ritenuta la recidiva qualificata
pur se stimata subvalente alle riconosciute attenuanti generiche; è appena il caso di ribadire che, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 –
01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059 – 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, COGNOME; Rv. 275821 – 01); va anche ribadito che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, essa incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 57755 dei 12/10/2018, Rv. 274721, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, COGNOME che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del “ne bis in idem sostanziale” o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso COGNOME /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.