Prescrizione Reato: La Cassazione Chiarisce il Calcolo con Recidiva e Sospensione
Comprendere i meccanismi della prescrizione reato è fondamentale nel diritto penale, poiché rappresenta una delle cause di estinzione del reato stesso. Tuttavia, il suo calcolo non è sempre lineare. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito come fattori quali la recidiva e la sospensione dei termini processuali possano posticipare significativamente la data di estinzione. Analizziamo una decisione che fa luce su questo importante aspetto procedurale.
Il Caso in Esame: Appello per Presunta Estinzione del Reato
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di sostituzione di persona, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese sia in appello dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato ha quindi presentato ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su un punto specifico: l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. A suo avviso, il tempo trascorso dalla commissione del fatto, risalente al 3 ottobre 2014, era sufficiente a determinare l’estinzione della punibilità.
Il Calcolo della Prescrizione Reato: un Errore di Valutazione
Il ricorrente, nel formulare i suoi motivi, ha denunciato l’inosservanza delle norme processuali e l’erronea applicazione della legge penale. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, procedendo a una precisa ricostruzione del calcolo dei termini. La Suprema Corte ha chiarito che, per determinare correttamente la data di scadenza della prescrizione, non è sufficiente considerare solo il tempo trascorso dal fatto, ma è necessario includere nel calcolo anche altri elementi cruciali.
L’Impatto della Recidiva e della Sospensione
Due fattori sono risultati decisivi per respingere la tesi del ricorrente:
1. La recidiva contestata: la condizione di recidiva dell’imputato comporta un aumento dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
2. I giorni di sospensione: durante il corso del processo, possono verificarsi delle sospensioni (ad esempio, per impedimento del difensore o dell’imputato) che ‘congelano’ il decorso del tempo. Questi periodi devono essere sommati al termine di prescrizione base.
Tenendo conto di questi elementi, i giudici hanno calcolato che il termine ultimo di prescrizione non era ancora decorso, ma sarebbe scaduto solo in data 14 maggio 2025.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su una premessa palesemente errata. Il calcolo effettuato d’ufficio ha dimostrato che la pretesa del ricorrente era infondata. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi completa e rigorosa di tutti gli istituti che incidono sulla decorrenza della prescrizione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre specificato che nulla era dovuto per le spese della parte civile, data la natura della decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come importante promemoria: il calcolo della prescrizione reato è un’operazione tecnica complessa che non può prescindere da una valutazione attenta di tutte le variabili processuali. La presenza di aggravanti come la recidiva o di periodi di sospensione può alterare in modo significativo la data di estinzione di un reato. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che non si può dare per scontata l’estinzione di un procedimento basandosi unicamente sul calendario, ma è indispensabile un’analisi approfondita del singolo caso processuale.
La prescrizione del reato è sempre automatica allo scadere del termine base?
No, l’ordinanza chiarisce che il termine base di prescrizione può essere allungato da fattori come la recidiva contestata all’imputato e i periodi di sospensione del processo che si sono verificati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma pecuniaria, fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’errore nel calcolo della prescrizione commesso dal ricorrente?
L’errore del ricorrente è stato quello di non considerare nel calcolo del termine di prescrizione gli effetti della recidiva a lui contestata e dei giorni di sospensione del procedimento, elementi che hanno posticipato la data di estinzione del reato al 14 maggio 2025.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di sostituzione di persona;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza della norme processuali ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato atteso che, tenuto conto della contestata recidiva, nonché dei giorni di sospensione, il termine ultimo di prescrizione non è ancora decorso, ma, tenuto conto della data del commesso reato, risalente al 03 ottobre 2014, andrà a scadere in data 14 maggio 2025;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che, in ragione della decisione assunta, nulla è dovuto per le spese di parte civile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente