Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2778 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2778 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a ADRANO il DATA_NASCITA NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME e NOME ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha riformato quella del Tribunale etneo mitigando il trattamento sanzionatorio in ordine alla violazione dell’art. 455 cod. pen;
Considerato che il secondo motivo di ricorso per entrambe le ricorrenti – che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62, n.4 co pen. – risulta non aver ricevuto alcuna risposta dalla Corte di appello;
Rilevato, pertanto, che il motivo non è manifestamente infondato, il che rende il ricorso no inammissibile, cosicché ne consegue la necessità di rilevare il decorso del termine di prescrizion essendo la scadenza del termine di prescrizione pari ad anni dieci (art. 455 cod. pen. che prevede la pena di cui all’art. 453, ridotto di un terzo; pertanto, il termine per la prescrizione è anni otto aumentata ex art. 161 cod. pen. di un quarto, ad anni dieci, a seguito della esclusione della contestata recidiva per una delle ricorrenti). Pertanto, risalendo la condotta al 4 ma 2015, il reato è estinto per prescrizione alla data del 4 marzo 2025;
Considerato che il primo motivo di ricorso per entrambe le ricorrenti – che lamentano omessa riqualificazione nel reato nell’ipotesi tentata -è manifestamente infondato: correttamente la Corte territoriale richiama il consolidato principio per cui – cfr. Sez. 5, n, -‘,?! 03/03/2021, Cristiano, Rv. 281025 – 01 – non è configurabile il tentativo di spendi moneta falsa, trattandosi di reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione al fine d mettere in circolazione la moneta falsa, senza la necessità che si dia ad esso concreta attuazione. (Vedi Sez. 5, n. 8605 del 1982, Rv. 155364-01; Sez. 5, n. 451 del 1967, Rv. 104563-01);
Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza d assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostan idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quind . ncompatibile con qualsiasi necessità.. di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, fun dall’evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del r addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il gi del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275); P. Q. M. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il consigli re estensore
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