Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/06/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 5 maggio 2021 con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all’a rt. 186, comma 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S.. commesso il 5 dicembre 2017
Avverso la sentenza COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 464, 456, comma 5 cod. proc. pen, per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione relativa alla nullità della sentenza di primo grado per non essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale al difensore del ricorrente. La Corte ha rilevato che, ad istruttoria in corso, il Tribunale aveva provveduto a notificare nuovamente il decreto di citazione e il verbale di udienza contenente la data del rinvio al difensore e in tal modo aveva implicitamente rimesso detto difensore nei termini per lo svolgimento di attività difensiva, ivi compresa la
presentazione di una lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Osserva il ricorrente che in realtà gli atti notificati al difensore non avevano disposto la rimessione in termini, né esplicitamente, né implicitamente, in quanto non contenevano alcuna indicazione in tal senso.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 186 Cod. Strada e art. 379 Reg. Cod Strada per non avere la Corte di appello ritenuto inattendibile il risultato del test, in quanto effettuato con apparecchio non regolarmente omologato.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità sotto il profilo dell’attendibilità del test effettuato con un etilometro non soggetto a regolare omologazione.
2.4 Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 11 Cost e art. 6 Cedu, per non avere l ‘imputato subito un processo giusto ed equo .
2.5. Con il quinto motivo, presentato come motivo aggiunto, ha dedotto la intervenuta improcedibilità dell ‘ azione penale ex art. 344 bis cod. proc. pen..
La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (5 dicembre 2017) e pur conteggiando i periodi di sospensione ex art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, come previsto da Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175.
La doglianza prospettata in ordine al l’omesso avviso al difensore del decreto di citazione a giudizio non può essere considerata prima facie manifestamente infondata e si appalesa, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531).
Com’è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi , che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).
Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l’intervenuta prescrizione del reato contestato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME