Prescrizione Reato: Come un Errore di Calcolo può Annullare la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la possibilità di dichiarare la prescrizione reato è strettamente legata all’ammissibilità del ricorso presentato. Nel caso di specie, un errore nel calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato ha impedito di considerare il ricorso manifestamente infondato, aprendo così la strada alla declaratoria di estinzione del reato per decorso del tempo.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per una fattispecie di lieve entità legata agli stupefacenti, commessa nel lontano 2013. L’imputato era stato condannato alla pena finale di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa, calcolata dopo aver bilanciato le attenuanti generiche come subvalenti rispetto a una recidiva specifica e reiterata.
Il Ricorso in Cassazione: un Errore di Calcolo
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico, ma decisivo, motivo: un errore materiale nel calcolo dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Il giudice di primo grado, partendo da una pena base di un anno e quattro mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, aveva applicato una riduzione che portava la pena finale a un anno e 2.000 euro.
Tuttavia, la corretta riduzione di un terzo avrebbe dovuto portare a una pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione e 2.000 euro di multa. Questo errore, sebbene relativo al calcolo della pena, si è rivelato cruciale per l’esito del giudizio di legittimità.
L’Importanza della non Manifesta Infondatezza del Ricorso e la Prescrizione Reato
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, può essere rilevata solo se il ricorso proposto non è inammissibile o, come in questo caso, non è ‘manifestamente infondato’. L’errore di calcolo sollevato dalla difesa, essendo oggettivamente riscontrabile, ha reso il motivo di ricorso fondato e, di conseguenza, ammissibile.
Questa ammissibilità ha ‘aperto le porte’ alla Corte per verificare se, nel tempo trascorso tra la commissione del fatto (2013) e la data dell’udienza in Cassazione (2024), fosse maturato il termine massimo di prescrizione.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha constatato che il motivo di ricorso non era manifestamente infondato. Di conseguenza, ha proceduto a verificare d’ufficio la sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Effettuando il calcolo, anche tenendo conto degli aumenti dovuti alla recidiva contestata, il termine massimo di prescrizione per il reato era già decorso prima della pronuncia.
Non emergendo dagli atti una prova evidente di innocenza dell’imputato che avrebbe potuto portare a un proscioglimento nel merito, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto dell’intervenuta estinzione del reato. Per questo motivo, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un concetto di fondamentale importanza pratica: la cura nella redazione dei motivi di ricorso è essenziale. Un motivo, anche se non attinente alla colpevolezza ma a un aspetto formale o di calcolo, se ritenuto non palesemente infondato, può impedire una declaratoria di inammissibilità e consentire alla Corte di rilevare cause estintive del reato come la prescrizione reato. In un sistema giudiziario in cui i tempi processuali sono spesso lunghi, questo principio assume un’importanza strategica per la difesa e rappresenta una garanzia fondamentale per l’imputato.
Quando la Corte di Cassazione può dichiarare la prescrizione di un reato?
La Corte di Cassazione può dichiarare l’estinzione di un reato per prescrizione solo se il ricorso presentato dall’imputato non è inammissibile, ovvero non è manifestamente infondato.
Cosa significa che un ricorso non è manifestamente infondato?
Significa che il motivo di ricorso sollevato dalla difesa ha una sua plausibilità giuridica e non è palesemente pretestuoso o errato, meritando quindi un esame da parte della Corte.
Perché la sentenza è stata annullata senza rinvio?
La sentenza è stata annullata senza rinvio perché, una volta accertata l’estinzione del reato per prescrizione e in assenza di prove evidenti di innocenza, il processo si conclude definitivamente senza la necessità di un nuovo giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna alla pena finale, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, di COGNOME NOME per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commessa il 27 luglio 2013), previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata in termini di subvalenza delle attenuanti.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Ci si duole dell’errore della Corte territoriale nel rigettare il motiv d’appello deducente l’erronea determinazione della riduzione della pena per il rito, avendo il giudice di primo grado ridotto per il rito la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (determinata tenendo conto dell’aumento per la recidiva) alla pena finale di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e non alla corretta pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (risultante dalla riduzione di un terzo della detta pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa).
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, non essendo manifestamente infondato il motivo unico di ricorso circa il calcolo della riduzione della pena in ragione del rito scelto.
L’ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen., anche in considerazione dell’accertata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è decorso prima della presente pronuncia, e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione (si veda in merito, ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
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