Prescrizione reato e ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sul rapporto tra la prescrizione reato e l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La pronuncia stabilisce un principio fondamentale: se il ricorso è manifestamente infondato, non è possibile dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche qualora questa maturi dopo la sentenza d’appello. Questo caso, nato dalla violazione di un DASPO, diventa un’occasione per approfondire le regole procedurali che governano l’ultimo grado di giudizio.
I fatti di causa
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per la violazione delle prescrizioni imposte da un DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), un reato previsto dalla legge n. 401 del 1989. La condotta illecita si era protratta per diversi mesi, da agosto 2016 a marzo 2017. La Corte d’Appello di Firenze, nel rideterminare la pena, aveva confermato la sua colpevolezza.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali: l’avvenuta prescrizione del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’inammissibilità del ricorso e la prescrizione del reato
Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla prescrizione reato, è stato giudicato dalla Suprema Corte come manifestamente infondato. I giudici hanno eseguito un calcolo dettagliato, tenendo conto di un periodo di sospensione del processo di 308 giorni. La conclusione è stata che il termine massimo di prescrizione era maturato il 5 dicembre 2024, ovvero lo stesso giorno in cui la Corte d’Appello aveva emesso la sentenza impugnata.
Qui emerge il principio giuridico più rilevante dell’ordinanza. La Corte ha ribadito che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso impedisce la valida instaurazione del giudizio di cassazione. Di conseguenza, l’inammissibilità originaria del ricorso ‘congela’ la situazione giuridica al momento della decisione d’appello e non consente di prendere in considerazione cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate successivamente. In altre parole, un ricorso ‘temerario’ non può servire a guadagnare tempo per far maturare la prescrizione.
La questione della particolare tenuità del fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato rigettato come manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la difesa si era limitata a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato come la reiterazione della condotta illecita, protrattasi per un significativo arco temporale, fosse un elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità. La persistenza nella violazione delle prescrizioni del DASPO è stata considerata incompatibile con la natura occasionale e minima dell’offesa richiesta dalla norma.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un rigoroso formalismo procedurale che mira a prevenire l’abuso dello strumento processuale. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla fondatezza dei motivi. La ‘manifesta infondatezza’ agisce come un filtro, impedendo che questioni palesemente prive di pregio giuridico possano accedere al giudizio di legittimità. Questo approccio ha una conseguenza diretta sulla prescrizione reato: l’inammissibilità del ricorso preclude la formazione di un valido rapporto processuale in Cassazione, rendendo irrilevante il tempo trascorso dopo la sentenza di secondo grado.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’inammissibilità del ricorso per cassazione prevale sulla potenziale causa di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata. La sentenza sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e fondati, pena non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per l’imputato, ciò si traduce nella conferma definitiva della condanna e nell’obbligo di versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per un reato?
Secondo la Corte, il decorso del termine di prescrizione per i reati consumati inizia dalle ore zero del giorno successivo a quello in cui la condotta illecita si è esaurita.
Un ricorso in Cassazione inammissibile può impedire la dichiarazione di prescrizione del reato?
Sì. Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ciò impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata in un momento successivo alla sentenza d’appello.
Perché la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ non è stata applicata in questo caso di violazione del DASPO?
Non è stata applicata perché la condotta non era occasionale. La violazione delle prescrizioni del DASPO si era protratta per un significativo arco temporale, dimostrando una reiterazione del comportamento illecito che è incompatibile con il requisito della particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3680 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 d 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Livorno il 26 aprile 202 riconosciuta la continuazione esterna con i fatti oggetto di altra condanna divenuta definitiva, rideterminato la pena per i fatti di questo giudizio in mesi 1 di reclusione ed euro 1.500 di mul nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto colpevole del reato ex art. 6, comma 6, della legge n. 4 del 1989; fatti commessi in Livorno dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2017.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura l’omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che nel giudizio di primo grado vi sono stati 308 giorni di sospensione (dal 22 giugno 2021 al 26 april 2022), per cui per l’episodio più risalente, quello del 1° agosto 2016, la prescrizione massima è maturata il 5 dicembre 2024, giorno di emissione della sentenza impugnata, dovendosi in tal caso applicare il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Rv 263650), secondo cui, il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazio (cfr. in termini Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 5), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., la reiterazione della condotta illecita di violazione delle prescrizioni del “daspo”, protrattasi per un significativo arco temporale.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.