Prescrizione Reato: Inammissibilità del Ricorso Blocca la Causa di Estinzione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: il rapporto tra la prescrizione reato e l’inammissibilità del ricorso. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono un principio consolidato: se il ricorso è inammissibile, non si può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Il Reato di Ricettazione e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la difesa, i termini per la prescrizione sarebbero già decorsi al momento del giudizio di secondo grado.
La Data di Consumazione del Reato
Un punto centrale della controversia era la determinazione della data esatta in cui il reato di ricettazione si era consumato. In assenza di prove certe, la giurisprudenza consolidata stabilisce un criterio preciso: la data di consumazione del reato di ricettazione deve coincidere con quella di accertamento del reato presupposto. Nel caso di specie, il reato presupposto era la detenzione di merce contraffatta (art. 473 c.p.), accertata l’11 agosto 2014, giorno in cui le forze dell’ordine trovarono una notevole quantità di prodotti falsi nell’abitazione dell’imputato.
La Prescrizione del Reato e i Calcoli della Corte
La Corte di Cassazione, partendo dalla data dell’11 agosto 2014, ha ricalcolato i termini di prescrizione. Tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni del procedimento (per un totale di 322 giorni, come specificato nella sentenza d’appello e non contestato dalla difesa), il termine ultimo per la prescrizione sarebbe scaduto il 29 giugno 2025. Questa data è successiva alla sentenza della Corte d’Appello, emessa il 6 novembre 2024. Di conseguenza, al momento del giudizio di secondo grado, il reato non era ancora prescritto.
La Decisione della Cassazione: L’Inammissibilità Preclude la Prescrizione Reato
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, basava le sue argomentazioni su interpretazioni in palese contrasto con la normativa e con la giurisprudenza consolidata. Ma l’aspetto più rilevante della decisione risiede nell’applicazione di un principio fondamentale, sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 32 del 2000): l’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare e dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. Poiché la prescrizione si sarebbe compiuta solo nel 2025, e il ricorso è stato giudicato inammissibile, la Corte non ha potuto far altro che confermare la decisione precedente, cristallizzando la condanna.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una logica giuridica stringente. L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una valutazione che sancisce la totale assenza di fondamento delle censure mosse contro la sentenza d’appello. Tale vizio originario del ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di legittimità non può prendere in considerazione fatti giuridici (come il decorso del tempo per la prescrizione) avvenuti dopo la sentenza che si è tentato, inutilmente, di impugnare. L’effetto è quello di “congelare” la situazione giuridica al momento della decisione di secondo grado, rendendo irrilevanti gli eventi successivi.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che per il reato di ricettazione, in caso di incertezza, il tempo per la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’accertamento del reato presupposto. In secondo luogo, e con maggior forza, ribadisce che un ricorso per cassazione manifestamente infondato è controproducente: non solo non porta all’annullamento della condanna, ma preclude anche la possibilità di beneficiare di cause di estinzione del reato che potrebbero maturare durante il giudizio di legittimità. L’imputato, oltre a vedersi confermata la condanna, è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a dimostrazione della serietà con cui l’ordinamento sanziona le impugnazioni pretestuose.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di ricettazione se la data di consumazione è incerta?
Secondo la sentenza, in caso di incertezza, la data di consumazione del reato di ricettazione deve essere fatta coincidere con la data di accertamento del reato presupposto (nel caso specifico, la scoperta di merce contraffatta).
La Corte di Cassazione può dichiarare un reato prescritto se il termine matura dopo la sentenza d’appello?
No. Se il ricorso presentato alla Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare l’eventuale prescrizione del reato maturata in un momento successivo alla data della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Oltre a non poter ottenere l’annullamento della sentenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, l’inammissibilità impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi e di dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione nella sentenza di appello della causa di estinzione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trae il proprio fondamento da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
infatti, come espressamente ribadito dal giudice di appello e dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2 n. 44322 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282307-01; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, COGNOME, Rv. 267480-01), nel caso in cui fosse incerta la data di consumazione del reato di ricettazione, essa deve essere fatta coincidere con la data di consumazione – o, come nel caso di specie, di accertamento – del reato presupposto, che nel presente giudizio, in assenza di elementi fattuali di segno contrario o all’uopo allegati, coincide con 1’11/08/2014, giorno in cui le forze dell’ordine hanno rinvenuto presso l’abitazione in uso all’imputato una cospicua quantità di merce contraffatta, così constatando la sussistenza del delitto presupposto previsto all’art. 473 cod. pen;
che, al netto delle interruzioni e delle cause di sospensione (pari a giorni 322 per come precisato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata alle pagg. 12 e non oggetto di specifica censura), il termine di prescrizione risulta invece essere maturato il 29/06/2025 – perciò dopo la sentenza di appello – ma che, tuttavia, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consialiere estensore brPOsITATA
Il Presidente