Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4737 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Pisa il 06/06/1993
avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di un mese e 10 giorni di reclusione e 130 euro di multa; l’inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di NOME COGNOME in ordine ai delitti di cui agli artt. 455 cod. pen. (capo A) e 648, cod. pen. (capo B) accertati il 18 novembre 2013; mentre, previa esclusione della recidiva contestata, ha proceduto alla rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei delitti in contestazione.
Il ricorrente assume che la motivazione sarebbe contraddittoria:
sul capo A), quando trae la prova della destinazione alla circolazione dal rinvenimento delle banconote nell’abitazione dell’imputato;
sul capo B), quando desume la ricettazione dal mero possesso della chiave di un’autovettura provento di furto, vettura che però non è stata trovata nella disponibilità dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’estinzione dei reati in epoca anteriore alla deliberazione della pronuncia di appello.
2.2.1. Il termine massimo di prescrizione del delitto di cui all’art. 455 cod. pen. sarebbe pari ad anni sette e mesi sei e pertanto si sarebbe prescritto il 18 maggio 2021.
2.2.2. In mancanza di prova certa, la data di commissione del reato di ricettazione, riferito a un bene provento di furto commesso il 12 giugno 2012, dovrebbe coincidere, secondo giurisprudenza consolidata, con la data del delitto presupposto e non potrebbe fissarsi nel momento di rinvenimento del bene nel possesso dell’imputato, come invece ha ritenuto erroneamente la Corte di appello.
Quindi il termine di prescrizione sarebbe decorso il 12 giugno 2022 (nel ricorso, a causa del “sommarsi” di refusi, è scritto il 12 giugno 2023, cfr. pag. 7).
Il ricorso, proposto entro il 30 giugno 2024, è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il ricorso è fondato limitatamente alla eccezione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), mentre è inammissibile per il delitto di cui al capo A).
Capo A).
5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il dolo specifico del delitto di cui all’art. 455 cod. pen. viene ricavato dal giudice di merito dalla circostanza che le due banconote false erano detenute all’interno del portafogli dell’imputato; da ciò, la Corte di appello ha desunto, con motivazione immune da cadute logiche, l’intento dell’imputato di metterle in circolazione.
5.2. Stessa sorte segue il secondo motivo.
Il termine ordinario di prescrizione, ex art. 157 cod. pen., corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Non risultano circostanze aggravanti ad effetto speciale, in quanto la recidiva specifica e infraquinquennale è stata esclusa dal giudice di appello.
Nella specie l’art. 455 cod. pen. stabilisce che si applicano le pene stabilite dall’art. 453 cod. pen. (da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098) ridotte da un terzo alla metà. Questo significa che per individuare la cornice edittale del delitto in rassegna occorre applicare la riduzione massima sul minimo e la riduzione minima sul massimo, così da ottenere la pena detentiva da un anno e sei mesi a otto anni di reclusione (oltre a quella pecuniaria, a questi fini non rilevante).
Quindi la prescrizione ordinaria è pari ad otto anni e quella massima (essendo stata esclusa la recidiva specifica e infraquinquennale) a dieci anni (ex art. 161, cod. pen.).
Deriva che, non risultando sospensioni, il delitto di cui al capo A), commesso il 18 novembre 2013, si è prescritto il 18 novembre 2023, dopo la sentenza di secondo grado.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266).
6. Capo B).
È fondato e assorbente il secondo motivo che eccepisce il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla deliberazione della sentenza impugnata.
Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819-01).
Nella specie manca la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, pertanto torna applicabile il consolidato principio coniato dalla
giurisprudenza di legittimità in forza del quale: «Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 – 01)
Il reato presupposto di furto è stato commesso il 12 giugno 2012, pertanto la data di consumazione della ricettazione va fissata “in prossimità” di quel momento, quindi il 13 giugno 2012.
Discende che, non risultando sospensioni, il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, è maturato il 13 giugno 2022, prima della pronuncia della sentenza di appello.
In difetto di elementi che possano comportare una pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il delitto di cui al capo B) è estinto per prescrizione. Discende che cadono l’affermazione di responsabilità e la pena inflitta per il capo B) che il giudice di merito ha determinato in modo autonomo in mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 130 di multa.
7. A fronte di queste risultanze operano i principi sanciti da Sez. U, n. 6903 del 27/05/201, dep. 2017, COGNOME, in forza dei quali: la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documentosentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Rv. 268965 – 01); in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Rv. 268966 – 01).
Deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato sub B) perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena specificamente determinata dal giudice di merito in mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 130 di multa.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per il capo A).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato sub B) perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso relativo al reato sub A). Così deciso 1’11/12/2024