Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20523 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRICASE il 26/05/1983
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che escludendo la drcostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede e rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto.
In data 9 aprile 2025 è pervenuta via Pec una memoria a firma dell’avv. COGNOME difensore dell’imputato.
Con il primo motivo il ricorso lamenta l’erronea applicazione della legge penale e l’esistenza di vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato e alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito. Esso, tuttavia, non è consentito in sede di legittimità in quanto finalizzato a realizzare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 2 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di merito, con motivazione congrua e logica, ben chiarisce come il furgone, dal quale era sceso l’autore del reato, fosse identico a quello dell’imputato).
Il secondo motivo, con il quale il ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito in sede di legittimità, posto che dai motivi di appello non si evince che l’avvenuta formulazione di specifiche doglianze in ordine al tema dedotto e di cui, pertanto, l’imputato non può dolersi, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata applicazione o comunque l’inosservanza della legge penale in relazione alla mancata riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della scelta del rito abbreviato, deve, invece, ritenersi non manifestamente infondato, dal momento che esso correttamente evidenzia come la Corte di appello abbia omesso di applicare la diminuente indicata dall’imputato.
L’ammissibilità di tale motivo di impugnazione impone di dichiarare l’avvenuta prescrizione del reato.
Invero, il delitto di cui all’art. 624 cod. pen. è punito con la reclusione inferiore nel massimo a 6 anni. Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ai sensi
dell’art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e
161 cod. pen., è pari ad 7 anni e 6 mesi e, dunque, essendo stato commesso in data
14 febbraio 2017, il termine in parola risulta spirato il 14 agosto 2024.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data 14 agosto 2024, che può essere pronunciato dalla
Settima Sezione ai sensi del par. 63.2 delle Tabelle.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23 aprile 2025
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