Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17435 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVEZZANO il 01/04/1971
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni della difesa, nel senso dell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha riformato la sentenza con la quale NOME COGNOME è stato condannato per la
fattispecie di cui all’art. 590-bis cod. pen., assorbito in essa in reato di cui all’ar
187 d.lgs. 30 aprile 1992. La Corte territoriale, confermata la responsabilità per le lesioni, ha escluso lo stato di alterazione derivante dall’assunzione di
stupefacenti, ha assolto l’imputato dal reato di cui al citato art. 187 e ha ritenuto non punibile COGNOME NOME per il restante reato di lesioni personali stradali
gravi ex art. 131-bis cod. pen.
2. È stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato fondato su tre motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione (di
seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La responsabilità sarebbe stata accertata con percorso logico-giuridico non
percepibile e comunque in termini contraddittori e manifestamente illogici quanto all’individuazione del punto d’urto e all’esclusione dello stato di necessità.
Sarebbe stata erroneamente ritenuta non applicabile l’art. 162-ter cod. pen. in appello senza confronto con quanto invece statuito da Sez. 4, n. 640 del
29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285631 – 1.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di ci in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, non essendo manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si appuntano censure in merito all’applicabilità in appello dell’art. 162-ter cod. pen.
L’ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 590-bis cod. peri. ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen., anche in considerazione dei periodi di sospensione, è decorso prima della presente pronuncia, e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione (si veda in merito, ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 2 aprile 2025 ensore
Presilente