Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Carnevale NOME nato a Santa Croce di Magliano il 12/06/1973
avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte d’appello di Firenze
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
La difesa, avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire in data 25 novembre 2024 (per la precedente udienza del 6 dicembre 2024), memoria di replica con la quale si è associato alle richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOMEche aveva chiesto l ‘ annullamento senza rinvio per prescrizione).
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Lucca in data 7 aprile 2022, nei confronti di NOME COGNOME alla pena d mesi due di arresto, in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen., accertato in data 23 novembre 2017, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile NOME COGNOME.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, denunciando , con un unico
motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.
Si deduce che la Corte di appello ha confermato la condanna senza verificare l’ intervenuta prescrizione del reato.
Il fatto è stato commesso, secondo la contestazione contenuta nel capo di imputazione, in data 23 novembre 2017, con termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque tenuto conto della natura contravvenzionale dell’illecito. Sicché il termine di prescrizione, a parere della difesa, è maturato il 23 novembre 2022 mentre la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 13 giugno 2024, cioè quasi due anni dopo la scadenza del termine.
SI deduce l ‘ ammissibilità del ricorso per cassazione, richiamando Sez. U, n. 12602 del 25 marzo 2016, secondo la quale il ricorso per cassazione è ammissibile quando si deduce, con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Ciò anche quando, con le conclusioni rassegnate in appello, non è stata eccepita la prescrizione. Anzi, secondo la Corte di cassazione, la mancata osservanza, da parte del Giudice di secondo grado, dell’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità non assume rilievo, posto che la sentenza di conferma della condanna resta viziata per violazione di legge.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo l ‘annullamento senza rinvio per prescrizione, per l ‘ udienza del 6 dicembre 2024.
La difesa, avv. N. COGNOME ha fatto pervenire in data 25 novembre 2024, memoria di replica con la quale ha concluso associandosi alle richieste del Sostituto Procuratore generale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME per l ‘ udienza odierna, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo l ‘ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Va premesso che il ricorso è ammissibile posto che deduce, con un solo motivo, l ‘ intervenuta prescrizione del reato ascritto all ‘ imputato prima della sentenza di appello.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo,
l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819).
1.2. Ciò posto si rileva che la contestazione della contravvenzione ascritta all ‘ imputato, quanto alla data di commissione dell ‘ illecito, fa riferimento a quella di ‘ accertamento ‘ del reato, avvenuta in data 23 novembre 2017.
Il reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna è previsto e punito dall ‘ art. 660 cod. pen.
In ordine a tale fattispecie, questa Corte ha avuto modo di affermare, in modo costante, che «il reato di molestia o disturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen., può in concreto assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte (alcune delle quali possono ex se risultare penalmente irrilevanti) a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico» (Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276309 – 01; Sez. 1, n. 11514 del 16/03/2010, COGNOME, Rv. 246792; Sez. 1, n. 17787 del 9/4/2008, COGNOME, Rv. 239848).
Orbene, nel caso al vaglio, la sentenza di primo grado descrive, in concreto, un ampio periodo di tempo all ‘ interno del quale si sono verificati plurimi comportamenti molesti, da parte dell’imputato, periodo indicato come compreso tra febbraio e novembre 2017.
La sentenza di secondo grado, inoltre, precisa che le molestie si devono collocare tra il mese di ottobre del 2016 e il dicembre del 2017 e che, ancora nel 2018, Carnevale aveva pubblicato una fotografia che lo ritraeva a Lucca e che diceva ‘ sono più vicino di quello che pens i’ anche non si specifica la data certa di tale ulteriore comportamento molesto.
Dunque, quanto al dies ad quem della condotta antigiuridica, onde individuare il dies a quo del termine di prescrizione del reato, questo non può andare oltre il 1° gennaio 2018 (condotta accertata nel novembre del 2017, protrattasi quanto meno fino al 1° gennaio 2018, sentenza di primo grado del 7 aprile 2022).
Invero, è principio ribadito più volta da questa Corte quello secondo cui l’incertezza sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ove risulti da dati obiettivi, consente l’applicazione del principio del favor rei anche in tema di cause estintive del reato, dunque nella specie, il termine iniziale della prescrizione non può andare oltre il 1° gennaio 2018 (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272076; Sez. 2, n.
31946 del 09/06/2016, COGNOME, Rv. 267480; Sez. 3, n. 7065 del 7/2/2012, Croce, non massimata; Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, COGNOME, Rv. 225990; Sez. 5 n. 12599 del 20/08/1998, COGNOME, Rv. 211930).
1.3. Tale essendo il termine a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione del reato contravvenzionale ascritto all ‘ imputato, si rileva che il termine massimo, per essere intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (decreto di citazione a giudizio di primo grado del 14 gennaio 2019, sentenza di primo grado del 7 aprile 2022) ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., si compie in data 1° gennaio 2023, termine al quale va aggiunto il periodo di sospensione del corso della prescrizione ex lege n. 103 del 2017.
Invero, il termine massimo di prescrizione comincia a decorrere, nel caso in valutazione, in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (1° gennaio 2018) ed è pari ad anni cinque, essendosi verificate medio tempore , tempestive cause di interruzione del corso della prescrizione (decreto di citazione a giudizio di primo grado, sentenza di primo grado).
Sicché, ai cinque anni, quale termine massimo di prescrizione, derivanti dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., va aggiunto il periodo di sospensione ex lege n. 103 del 2017 cit., introdotto al comma secondo dell’art. 159 cod. pen. (tra le altre, Sez. U, del 12/12/2024, PG contro COGNOME; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285724 – 01; Sez. 1, n. 22998 del 24/01/2024, COGNOME, non mass.).
Tale soluzione interpretativa è stata affermata dalle Sezioni Unite in data 12 dicembre 2024 rilevando che, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della sospensione di cui alla cd. legge Orlando.
Questa, quanto alle modifiche apportate al secondo comma dell’art. 159 cod. pen., è entrata in vigore in data 3 agosto 2017, ed è stata, successivamente, abrogata soltanto per effetto della legge n. 3 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, a sua volta abrogata dalla legge n. 134 del 2021.
Dunque, il secondo comma dell’art. 159 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, ritenuto, dal richiamato indirizzo interpretativo, senz’altro più favorevole rispetto al complesso delle norme successive in punto sospensione della prescrizione, ha avuto vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, range temporale entro il quale è stata commessa la contravvenzione per la quale si procede.
Pertanto, dovendo applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 al caso di specie, deriva che al termine massimo di anni cinque (che sarebbe spirato in data 1° gennaio 2023) va aggiunto un ulteriore periodo di sospensione del corso della prescrizione di un
anno e sei mesi, per il giudizio di appello, con la conseguenza che, in ogni caso, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di secondo grado (13 giugno 2024), diversamente da quanto dedotto con il ricorso per cassazione.
La prescrizione, quindi, in modo ineccepibile non è stata dichiarata in grado di appello.
1.4. Né la prescrizione, pur a fronte di un ricorso non manifestamente infondato, è maturata alla data odierna.
Invero, è noto che, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, solo un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME).
Nella specie, però, va considerato che la norma da applicare sopra richiamata, prevede un ulteriore periodo di sospensione anche per il giudizio di cassazione, ai sensi dell ‘art. 159, comma 3 -ter n. 2 cod. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017, pari ad un anno e sei mesi.
Dunque, il termine di prescrizione ad oggi (considerato che la sentenza di appello è stata emessa il 13 giugno 2024) non è spirato.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 marzo 2025