Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23637 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 414/2025
UP – 28/03/2025
R.G.N. 2622/2025
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Vico Equense il 14/07/1988
avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentiti: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che si è riportato alla requisitoria giˆ depositata e ha chiesto lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con riferimento ai reati di cui ai capi b), c), d), con revoca delle statuizioni civili contenute nelle due sentenze; nonchŽ lÕavvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse dellÕimputata, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con la revoca delle statuizioni civili, in ragione della maturata prescrizione;
Con sentenza del 20 settembre 2024 il Tribunale di Torre Annunziata Ð per quel che qui rileva Ð in parziale riforma della pronuncia in data 20 dicembre 2018 del Giudice di pace di Torre Annunziata, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui allÕart. 582 cod. pen. ascritti a NOME COGNOME (capi b., c. e d. della rubrica), perchŽ estinti per prescrizione, ed ha confermato le statuizioni civili rese dal primo Giudice, condannando altres’ lÕimputata alla rifusione in favore di questi ultimi delle spese di assistenza e difesa sostenute in grado di appello.
Avverso la decisione di secondo grado il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullitˆ, deducendo che Ð come giˆ denunciato con lÕatto di appello Ð il termine di prescrizione dei reati (commessi il 25 luglio 2011) sarebbe spirato prima della pronuncia della sentenza di primo grado (ed anzi prima che avesse luogo lÕistruttoria dibattimentale), segnatamente il 12 dicembre 2017 (ossia decorsi sei anni dal decreto di citazione a giudizio del 12 dicembre 2011, cui non aveva fatto seguito alcun altro atto interruttivo prima della sentenza di primo grado); e ci˜ anche a voler considerare i periodi di sospensione a seguito dei rinvii per astensione dei difensori, disposti dal Giudice di pace (dal 20 settembre 2012 al 22 novembre 2012; dal 30 maggio 2013 al 26 settembre 2013) a dispetto del difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dellÕimputata, da cui sarebbe conseguita la nullitˆ delle dette ordinanze e di ogni atto successivo, ivi compresa la sentenza di primo grado e le statuizioni civili. Pertanto, erroneamente il Tribunale avrebbe riformato la sentenza solo agli effetti penali, erroneamente computando il termine di prescrizione nella sua durata massima di sette anni e mezzo.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto, in considerazione della fondatezza del ricorso, lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con riferimento ai reati di cui ai capi b), c), d), revocando le statuizioni civili contenute nelle due sentenze. Il difensore dellÕimputata ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con la revoca delle statuizioni civili.
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
1. Il dei fatti in imputazione è il giorno 25 luglio 2011; e, procedendosi per il delitto di lesioni personali 582 cod. pen., il termine di prescrizione è pari a sei anni che, in ragione dellÕinterruzione, pu˜ essere prorogato fino a sette anni e mesi sei (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), oltre che rimanere sospeso nei casi previsti dalla legge (cfr. spec. art. 159 cod. pen.).
In effetti, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado risulta esser stato emesso il 12 dicembre 2011 (cfr. Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279405 Ð 01), e ci˜ ha determinato lÕinterruzione della prescrizione, il cui termine di sei anni ha ripreso a decorrere da tale data. Successivamente non risulta alcun altro atto interruttivo, prima della sentenza di primo grado, bens’ Ð tra gli altri Ð i seguenti differimenti delle udienze da parte di Giudice di pace in ragione dellÕastensione della difesa per un totale di 245 giorni (dal 20 settembre 2012 al 22 novembre 2012; dal 22 novembre 2012 al 24 gennaio 2013; dal 30 maggio 2013 al 26 settembre 2013). Tuttavia, dagli atti si trae che giˆ prima dellÕastensione (cfr. verbale dellÕudienza del 5 aprile 2022) non era stata eseguita la notifica nei confronti dellÕimputata che Ð dopo numerosi differimenti Ð si è perfezionata solo prima dellÕudienza del 10 aprile 2018 (cfr. verbali di udienza in atti). Ragion per cui i differimenti per astensione, appena riportati:
hanno avuto luogo quando il rapporto processuale non era stato correttamente instaurato, dato che la verifica della regolare costituzione delle parti in caso di assenza dell’imputato rimane un accertamento che il giudice deve compiere preliminarmente, ossia prima pure di verificare se ricorre lÕadesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze (cfr. Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Taranto, Rv. 275431 Ð 01; cfr. giˆ Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, COGNOME, Rv. 232905);
pertanto, non hanno determinato la sospensione del termine di prescrizione che è spirato il 12 dicembre 2017 (sei anni dallÕultimo atto interruttivo).
Peraltro, anche considerando tali periodi di sospensione, il termine di prescrizione (di sei anni dallÕultimo atto interruttivo) sarebbe spirato il 14 agosto 2018, vale a dire comunque prima della pronuncia della sentenza di primo grado (resa il 20 dicembre 2018).
NŽ nella specie pu˜ tenersi conto del differimento disposto allÕudienza del 12 settembre 2018 al 20 dicembre 2018 (Çsu accordo delle partiÈ: cfr. verbale dellÕudienza) per la dirimente considerazione che in quel tempo il termine di prescrizione era giˆ decorso e, dunque, non poteva più essere sospeso.
A fronte della rilevata prescrizione del reato anteriormente alla decisione di primo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti civili, dovendosi revocare le statuizioni civili rese dal Tribunale e dal Giudice di pace.
Il che esime dal dilungarsi, bastando aggiungere che la sospensione del termine di prescrizione Ð ove ne ricorrano i presupposti Ð opera (cfr. art. 159 cod. pen.) e lÕeventuale erroneo computo di esso non determina alcuna nullitˆ del provvedimento che ne afferma la sussistenza, non dovendo pertanto rendersi alcuna declaratoria di tale ultimo vizio (neppure della sentenza di primo grado, come richiesto dal Procuratore generale) me dovendosi unicamente provvedere nei termini appena sopra indicati.
Annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata e per lÕeffetto dispone la revoca delle statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado.
Cos’ deciso il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME