Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo ,3 1)1 c RI `3/ 1 ” -, >r GLYPH i:5 216,74′ e udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del 12 novembre 2018 del Tribunale di Siracusa, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 31 gennaio 2015 in Carlentini e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
detenzione di arma clandestina, ai sensi dell’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto all’interno di una busta occultata tra le sterpaglie di un terreno di pertinenza della sua abitazione una pistola revolver, TARGA_VEICOLO, con matricola abrasa e punzonata;
detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva illegalmente detenuto, occultato al di sotto degli sportelli di alcune autovetture dismesse, poste nel terreno di pertinenza della sua abitazione, un fucile doppietta smontato e con matricola integra, TARGA_VEICOLO;
ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., perché, al fine di acquisire un profitto per sé o per altri, aveva acquistato o, comunque, ricevuto la pistola clandestina di cui al capo a.
Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione degli artt. 161, comma 2, cod. pen. e 111 Cost., avrebbe omesso di accertare l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b), perfezionatasi prima della sentenza di secondo grado.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera illogica affermato che non era credibile che l’imputato, al momento dell’accertamento dei reati in esame, si trovasse fuori per lavoro, poiché il giorno successivo lo stesso si era recato presso il Commissariato di Lentini per la contestazione di detto fatto di reato, l’identificazione e l’elezione di domicilio. Al contrario, secondo il ricorrente con i mezzi di trasporto veloci si possono percorrere lunghe distanze anche in un breve arco temporale.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 133 cod. pen., perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati posti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Giova in diritto premettere che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
Nel caso di specie, il reato contestato al capo b) doveva essere dichiarato già estinto alla data della sentenza di secondo grado (9.12.2022) per il decorso del termine di sette anni e mezzo in data del 31.7.2022, per il decorso del termine di prescrizione del reato commesso il 31.1.2015.
1.2. Il ricorso, invece, non può essere accolto in ordine alle ulteriori questioni prospettate.
Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto, poiché il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la deduzione secondo la quale l’imputato si trovava lontano da casa da diverso tempo per motivi di lavoro era rimasta del tutto sfornita di prova.
Il fatto, poi, che lo stesso imputato la mattina del giorno successivo al sequestro, avvenuto in notte tarda, si fosse presentato presso il Commissariato di Lentini era sintomatico della circostanza che lo stesso, in ogni caso, si trovasse in un luogo dal quale era possibile raggiungere in poco tempo la propria residenza.
Pertanto, posto che le armi erano state rinvenute nascoste nel terreno di pertinenza dell’abitazione dell’imputato, che era tutto recintato, doveva escludersi che terzi estranei avessero avuto la possibilità di accedere in quel luogo all’insaputa dei legittimi proprietari.
1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha spiegato che la pena era stata determinata nella misura del minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche applicate nella loro massima estensione e gli aumenti a titolo di continuazione sono stati oltremodo contenuti, se si tien conto che sullo COGNOME gravano numerosi precedenti, di cui uno specifico, che avrebbero legittimato la contestazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Non sussiste pertanto il dedotto vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (tra le tante, si veda Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464);
In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, perché estinto per intervenuta prescrizione, rigettando nel resto il ricorso.
La pena, pertanto, deve essere rideterminata in anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 700,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, rideterminando la pena per i residui reati in anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 700,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 21/12/2023