Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34948 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34948 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 16 marzo 2023 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata ex artt. 61 nn. 7 e 11, 81, comma 2, e 646 cod. pen. commesso in data 17 novembre 2016;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato in contestazione.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che avrebbero errato i Giudici di merito nel ritenere la condotta consumata nel novembre 2016 allorquando l’imputato confessò alle persone offese di avere trattenuto indebitamente le somme che gli stessi gli avevano consegnato dal 1996 al 2013, con la conseguenza che i Giudici avrebbero indebitamente sovrapposto il termine finale per la presentazione della querela con quello dell’effettiva consumazione del reato.
Rilevato che il ricorso Ł manifestamente infondato;
che il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere nella menzionata sentenza del 16 marzo 2023 (pag. 6) ha espressamente ritenuto di configurare le condotte dell’imputato come reato unico consumato fino al 17 novembre 2016, non applicando la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., ed Ł pertanto da tale data che deve essere computato il termine iniziale per il decorso della prescrizione;
che di conseguenza, tenuto conto degli eventi interruttivi e sospensivi, il termine massimo di prescrizione del reato contestato Ł venuto a maturare solo in data 1 agosto 2025.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
– Relatore –
Ord. n. sez. 14338/2025
della Cassa delle ammende.
Rilevato, infine, che «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME