Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40531 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La difesa di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del Tribunale cittadino, aveva rideterminato la pena nei suoi confronti, con riferimento al capo b) di imputazione, concernente il furto consumato presso una pertinenza della abitazione di COGNOME NOME di prodotti alimentari e di detersivi, in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, dopo avere dichiarato la improcedibilità per prescrizione del reto di furto ascritto ai capo a).
Il ricorrente assume il compimento del termine prescrizionale prima della pronuncia della sentenza di appello anche in relazione al capo b) in guanto il termine prescrizionale previsto ,daii’art.157 comma 1 cod.pen. si era interamente consumato tra due atti interruttivi, rappresentati dalla pronuncia della sentenza in primo grado, in data 4 maggio 2012, e l’introduzione del giudizio di appello, intervenuta con decreto in data 30 luglio 2024, senza che tra i due momenti si fossero succedi ulteriori atti idonei a interrompere il termine prescrizionale. Assume ancora la parte ricorrente che, fronte di precisa doglianza sul punto, fatta propria dai Pubblico ministero, la Corte di appello aveva del tutto omesso di provvedere.
3.Fondato è il motivo di ricorso in quanto è pacifico insegnamento del Supremo Collegio che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine lungo, previsto dafl’art.16 – 2.., comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interrutàvo e – 1 successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall’art.157 cod. pen. (Sez.5, n.51475 del 4/10/2019, G., Rv.277853; Sez.2, n.20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv.259583-01).
Nella specie tra i due atti interruttivi, individuati nella sentenza di primo grad e nel decreto dispositivo del giudizio in appello, correttamente indicati dal ricorrente, intercorre un periodo silente di oltre dodici anni, pari al doppio dei termine previsto dall’art.157 cod. pen. e superiore allo stesso termine massimo conteggiato ai sensi dell’art.131 comma 2 cod. pen. senza che, medio tempore, si siano verificate eventuali sospensioni rilevanti ai sensi dell’art.159 cod. pen.
La sentenza impugnata :leve pertanto essere annullata senza rinvio per essere anche il reato ascritto al capo o) di imputazione estinto per il decorso del termine prescrizionaie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta pres zione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente