Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10061 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 10061  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME a Carovigno il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Galatina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi B) e C), con rideterminazione della pena da parte della Corte;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 337 cod. pen.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione deducendo l’omessa dichiarazione della prescrizione dei reati cui all’art. 337 cod. pen., maturata prima dell’emissione del decreto di citazione in appello (datato 13/11/23), e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Si rappresenta, al riguardo, che il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l’emissione del decreto di citazione in appello, è stato emesso dopo il maturare dei sei anni necessari ai fini della prescrizione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall’art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall’art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853; Sez. 5, n. 28290 del 06/06/2013, Kaiyum, Rv. 256365). Come rilevato dal ricorrente, nel caso di specie tra l’emissione della sentenza di primo grado (4/11/2016) e l’emissione del decreto di citazione a giudizio in appello non è stato compiuto alcun atto interruttivo, cosicché essendo decorso tra i due atti un periodo superiore al termine ordinario di prescrizione dei reati di cui all’art. 337 cod. pen., va accolta la doglianza difensiva con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti in relazione ai reati di cui ai capi B) e C).
Detto annullamento va, inoltre, disposto senza rinvio, avendo questa Corte tutti gli elementi per procedere alla rideterminazione della pena per il residuo reato, trattandosi del reato individuato quale reato più grave, cosicché è sufficiente eliminare l’aumento applicato per la continuazione.
Pertanto, per NOME COGNOME e NOME COGNOME, la pena va rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa, (pena detentiva base pari ad anni due, ridotta per il rito nella misura finale; la pena pecuniaria rimane, invece, immutata in quanto la stessa, non essendo soggetta all’aumento per la continuazione, è stata già indicata in dispositivo nella misura finale conseguente alla riduzione per il rito).
Quanto a NOME COGNOME, la pena va, invece, determinata in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa, partendo dalla medesima pena detentiva base di anni due, ridotta di un terzo per il concesso vizio parziale di mente a anni uno e mesi quattro, ridotta per il rito nella misura finale; quanto alla pena pecuniaria valgono le medesime considerazioni già esposte per gli altri due imputati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi B) e C) perché i reati sono estinti per prescrizione, e ridetermina la pena finale in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa per COGNOME NOME e COGNOME NOME, e in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa per COGNOME NOME.
Così deciso il 9 gennaio 2025
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il P esid nte