Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29084 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29084 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, lette le note di replica del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18/09/2023, con la quale era stato condannato, alla pena di C 1200 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 5 lett. b) e d) della legge n. 283 del 1962. Fatto commesso 13/03/2019.
Deduce due motivi di ricorso:
-Violazione di cui agli artt. 157-160 cod.pen. mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della sentenza, per essere decorso il termine di prescrizione ordinaria tra la data del decreto di citazione a giudizio e la sentenza di condanna.
Violazione di cui all’art. 163 cod.pen. omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scril:ta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Invero per il reato di cui all’articolo 5 legge 283 del 1962, il termine di prescrizi ordinaria applicabile alla fattispecie in esame ai sensi dell’articolo 157 cod.pen. quello di anni quattro, mentre quello massimo è di anni 5.
Deve poi altresì rilevarsi che in relazione al disposto dm cui all’articolo 160 cod.pen. la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. Se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ulti essi, ma in nessun caso i termini stabiliti dall’art. 157 cod.pen. possono essere prolungati oltre un quarto.
Orbene, risulta dal provvedimento impugnato che l’ultimo atto interruttivo è il decreto di citazione a giudizio, emesso in data 17 maggio 2019, a seguito di opposizione a decreto penale emesso in data 10 aprile 2019, e che da tale ultimo atto interruttivo era decorso il termine di prescrizione ordinario di anni quattro prim della sentenza di condanna intervenuta in data 18 settembre 2023.
2. Poiché, dunque, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, in tema di prescrizione del reato, il permanere dell’interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo se entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod.pen., non sia interamente decorso, tra un atto interruttivo e il successivo, il termine ordinario, cui all’art.157 cod.pen. (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Rv. 277853 – 01; Sez. 5, n. 28290 del 06/06/2013, Rv. 256365 – 01; Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Rv. 259583 – 01), nel caso in esame, risulta interamente decorso il termine ordinario, di cui all’art. 157 cod.pen., di anni quattro tra l’ultimo atto interruttivo (17 mag 2019) e la sentenza impugnata (18 settembre 2023).
Infatti, dal 17 maggio 2019, ultimo atto interruttivo costituito dal decreto d citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, alla data della sentenza pronunciata in data 18 settembre 2023, era interamente decorso il termine di cui all’art. 157 cod.pen., anche computato il periodo di sospensione del corso della prescrizione di 64 giorni di sospensione Covid.
La prescrizione era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata (20 luglio 2023) senza che il giudice la dichiarasse.
Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 14/05/2024