Prescrizione Reato: La Sospensione per Rinvio a Difesa Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che sancisce l’estinzione di un illecito a causa del decorso del tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1400/2024) offre un’importante lezione su come viene calcolata, specialmente in relazione ai periodi di sospensione causati da richieste di rinvio. In questo caso, un calcolo attento ha portato all’annullamento di una condanna per minaccia, poiché il reato si è estinto solo cinque giorni prima della sentenza d’appello.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), emessa in primo grado dal Giudice di Pace. La sentenza veniva confermata in appello dal Tribunale. L’imputata, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi principali:
1. Un vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa.
2. L’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
La Suprema Corte ha subito dichiarato inammissibile il primo motivo, ricordando che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione è limitato alla sola “violazione di legge” e non può estendersi a censure sulla motivazione dei fatti. L’attenzione si è quindi concentrata interamente sulla seconda doglianza, quella relativa alla prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Ha infatti accertato che il termine massimo di prescrizione era effettivamente spirato prima della decisione del Tribunale. La Corte ha però dichiarato inammissibile il ricorso agli effetti civili, confermando le statuizioni relative al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Il Calcolo della Prescrizione del Reato e la Sospensione
Il cuore della decisione risiede nel meticoloso calcolo del termine di prescrizione. Il reato era stato commesso il 3 settembre 2015. In assenza di atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione era di sette anni e sei mesi, con scadenza fissata al 3 marzo 2023.
A questa data, però, era necessario aggiungere un periodo di sospensione di 35 giorni, derivante da un rinvio del processo concesso su richiesta della difesa tra il 21 gennaio 2022 e il 25 febbraio 2022. La Corte ha ribadito un principio cruciale: quando il rinvio è chiesto dalla parte per proprie esigenze (come in questo caso, per “termini a difesa”), la prescrizione è sospesa per l’intera durata del differimento. La sospensione non scatta, o è limitata a 60 giorni, solo se il rinvio è dovuto a un legittimo impedimento dell’imputato o del suo difensore.
Sommando i 35 giorni di sospensione alla data del 3 marzo 2023, la nuova scadenza della prescrizione è stata fissata al 7 aprile 2023. Poiché la sentenza d’appello era stata pronunciata il 12 aprile 2023, il reato si era già estinto.
Gli Effetti Penali e Civili della Decisione
La Corte ha precisato perché la declaratoria di estinzione del reato non ha travolto anche le statuizioni civili. Sebbene il reato fosse prescritto, il ricorso dell’imputata conteneva anche un altro motivo (quello sull’attendibilità della vittima) che è stato giudicato manifestamente infondato. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quando un ricorso è inammissibile per ragioni diverse dalla prescrizione, l’eventuale estinzione del reato non impedisce il passaggio in giudicato delle disposizioni civili della sentenza, come l’obbligo di risarcimento.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione delle norme sulla prescrizione del reato e sui suoi istituti sospensivi. Il punto centrale è la distinzione tra un rinvio chiesto per un legittimo impedimento e un rinvio chiesto per esigenze difensive. Nel secondo caso, la sospensione copre l’intero periodo concesso dal giudice, allungando di conseguenza il tempo necessario a prescrivere il reato. La Corte ha inoltre escluso dal calcolo un periodo di sospensione legato all’emergenza Covid, poiché in quel frangente non era in corso alcuna attività processuale da sospendere, dimostrando un’applicazione puntuale e non automatica delle normative emergenziali. La decisione di mantenere ferme le statuizioni civili si basa sul principio di autonomia tra l’azione penale e quella civile, tutelando i diritti della persona danneggiata dal reato anche quando l’azione penale non può più proseguire.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza di un calcolo preciso dei termini di prescrizione, che deve tenere conto di ogni singolo giorno di sospensione. Evidenzia come una richiesta di rinvio, anche se apparentemente di routine, possa avere conseguenze determinanti sull’esito del processo. Per i professionisti del diritto, è un monito a monitorare costantemente i termini processuali. Per i cittadini, è la conferma che il decorso del tempo è un fattore cruciale nella giustizia penale, ma che le sue regole sono complesse e non sempre intuitive, specialmente quando entrano in gioco gli interessi della parte civile.
Una richiesta di rinvio per motivi di difesa sospende sempre la prescrizione del reato?
Sì, la sentenza chiarisce che un provvedimento di rinvio disposto su istanza della parte richiedente per proprie esigenze dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio. L’unica eccezione è quando la richiesta è fondata su un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, caso in cui la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni.
Perché la sentenza è stata annullata per gli effetti penali ma non per quelli civili?
La sentenza è stata annullata agli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile agli effetti civili perché gli altri motivi di ricorso erano manifestamente infondati. In questi casi, la giurisprudenza stabilisce che la declaratoria di estinzione del reato non pregiudica le statuizioni civili della condanna, come il risarcimento del danno.
È possibile contestare la valutazione dell’attendibilità di un testimone in un ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice di pace?
No, la sentenza ribadisce che avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, come quelli relativi alla valutazione dell’attendibilità di una persona offesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERCOLANO il 08/12/1949
avverso la sentenza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale Penale di Nocera inferiore del 12 aprile 2023, che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di pace del 15 giugno 2022 con la quale l’imputata è stata ritenuta colpevole del reato di minaccia ex art. 612 cod.pen.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Considerato che il secondo motivo con il quale si deduce la intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado è fondato:
Il reato è stato commesso in data 3 settembre 2015: in assenza di atti interruttivi il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei e dunque è quello del 3 marzo 2023.
A siffatto termine, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, va aggiunto il periodo di sospensione dal 21 gennaio 2022 al 25 febbraio 2022 pari a giorni 35 atteso che il rinvio concesso, pur richiamando genericamente il termine a difesa, non chiarisce quali siano le ragioni del difensore a fondamento della richiesta. Sul punto questa Corte ha ribadito che il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione). (Sez.7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016, Rv. 266469)
Conseguentemente, escludendo i 64 giorni di sospensione per emergenza COGNOME perché non era in corso alcuna attività processuale, e aggiungendo alla data del 3 marzo 2023 i 35 giorni per le ragioni suindicate, il termine di prescrizione è maturato alla data del 7 aprile 2023 e dunque prima della pronunzia della sentenza di secondo grado intervenuta in data 12 aprile 2023.
Considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819-01).
-Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale e l’estinzione del reato.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione agli effetti penali.
Quanto agli effetti civili, in ragione della presenza di una parte civile costituit e delle relative statuizioni contenute nella sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile agli effetti civili in ragione della già argomentat manifesta infondatezza dei motivi diversi da quello relativo alla estinzione pe prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali , perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore