Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale Penale di Nocera inferiore del 12 aprile 2023, che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di pace del 15 giugno 2022 con la quale l’imputata è stata ritenuta colpevole del reato di minaccia ex art. 612 cod.pen.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Considerato che il secondo motivo con il quale si deduce la intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado è fondato:
Il reato è stato commesso in data 3 settembre 2015: in assenza di atti interruttivi il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei e dunque è quello del 3 marzo 2023.
A siffatto termine, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, va aggiunto il periodo di sospensione dal 21 gennaio 2022 al 25 febbraio 2022 pari a giorni 35 atteso che il rinvio concesso, pur richiamando genericamente il termine a difesa, non chiarisce quali siano le ragioni del difensore a fondamento della richiesta. Sul punto questa Corte ha ribadito che il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione). (Sez.7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016, Rv. 266469)
Conseguentemente, escludendo i 64 giorni di sospensione per emergenza Covid perché non era in corso alcuna attività processuale, e aggiungendo alla data del 3 marzo 2023 i 35 giorni per le ragioni suindicate, il termine di prescrizione è maturato alla data del 7 aprile 2023 e dunque prima della pronunzia della sentenza di secondo grado intervenuta in data 12 aprile 2023.
Considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).
-Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale e l’estinzione del reato.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione agli effetti penali.
Quanto agli effetti civili, in ragione della presenza di una parte civile costituit e delle relative statuizioni contenute nella sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile agli effetti civili in ragione della già argomentat manifesta infondatezza dei motivi diversi da quello relativo alla estinzione pe prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali , perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore