Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Tunisia il 03/09/1995
GLYPH
avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte di appello di Catania
f
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/04/2024, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza resa in data 19/11/2020 dal Tribunale di Ragusa, con la quale NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e del tipo marjuana e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.050,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., lamentando che con l’atto di appello si era eccepita la nullità della sentenza di primo grado perché, a fronte di una contestazione di una detenzione di circa 6 grammi di sostanza stupefacente, l’imputato era stato ritenuto responsabile di due ipotesi di cessioni mai enunciate nel capo di imputazione.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello, la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen.
Con il.terzo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 157 cod.pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato perché il termine prescrizionale massimo era maturato prima della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 22.9.2016, si è estinto per prescrizione in data 26.7.2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., considerato il termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei ed il periodo di sospensione del corso della prescrizione (126 giorni).
Per procedere all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l’insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, COGNOME;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, COGNOME; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, COGNOME; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, COGNOME).
IÀ Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il secondo motivo di ricorso non risulta manifestamen
Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell’imputato formulato richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod.pen specifico motivo di appello, non vengono esplicitate le ragioni del relativo dinie
Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l’atto decisorio e omissione investe un ambito della decisione rimesso all’esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito. Il Tribunale a fronte di una specifica richies verifica sull’applicabilità del predetto istituto, richiesta idonea a focalizzare sua specificità – un “punto” della decisione meritevole di una puntuale sepp sintetica risposta, aveva l’obbligo di pronunciarsi.
Essendosi, quindi, validamente instaurato il rapporto di impugnazione e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sez.6,n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), va rilevata e dichiarata ex art. 129 comma 1, cod. proc. pe l’estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguent annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe prescrizione.
Così deciso il 31/01/2025