Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45659 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45659 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME COGNOME, nato a Cosenza DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4.4.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per la declaratoria di intervenuta prescrizione;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25.2.2021, il Tribunale di Parma aveva riconosciuto NOME responsabile dei reati a lui ascritti e, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; aveva concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e disposto la confisca della somma di euro 9.336,33 in via diretta o, in caso di impossibilità, per equivalente;
la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato dal delitto contestato al capo 2) della rubrica perché il fatto non sussiste e, di conseguenza, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 3 di reclusione con conferma nel resto;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore deducendo:
3.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. e non, piuttosto, nella ipotesi di cui all’art. 316 ter cod. pen.: rileva che nessuna delle due sentenze di merito ha affrontato il problema della qualificazione giuridica del fatto incentrato sulla falsa dichiarazione resa dall’imputato nella istanza volta al rimborso dei canoni di locazione per gli agenti di Polizia trasferiti d’imperio presso altra sede ed abitanti nel raggio di 90 chilometri dal luogo di servizio; richiama, a tal proposito, l’arresto delle SS.UU. del 2017 che ha affrontato e risolto il problema del rapporto tra le due fattispecie incriminatrici sottolineando come proprio le conclusioni CJi la sentenza era approdata avrebbero imposto di ritenere, nella condotta ascritta al ricorrente, gli estremi del delitto di cui all’art. 316-bis cod. pen.; richiama, altresì, giurisprudenza di questa Corte in ordine alla nozione di “erogazioni pubbliche” nel cui novero certamente, a suo avviso, rientra il contributo di cui si discute con la conseguenza per cui, trattandosi di importi inferiori alla soglia stabilita dalla norma, il fatto non sarebbe stato punibile;
3.2 insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato: richiama le considerazioni svolte dalla Corte di appello a conforto della diagnosi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo sottolineando la illogicità del ragionamento inferenziale seguito dai giudici di merito; evidenzia come, con l’atto di appello, la difesa avesse contestato la ricostruzione operata in primo grado con riguardo, in particolare, al fatto che, giunto a Parma il 7.7.2014, il NOME aveva usufruito di un mero posto letto (che, per normativa ma anche per le dimensioni, non consentiva di ospitare i familiari) che aveva chiesto di essere autorizzato a cedere ad altro collega e che ben poteva ritenere non corrispondere ad un “alloggio di servizio” e di cui non era stata
autorizzata la cessione; aggiunge che la Corte ha formulato il proprio giudizio sulla scorta di una non adeguata considerazione dei fatti e, in particolare, del trasferimento temporaneo a Cosenza del gennaio del 2015 divenuto definitivo soltanto nell’aprile del 2016 che aveva indotto il COGNOME a non comunicare l’abbandono dell’alloggio di servizio sino al luglio del 2015 ma, al contempo, nemmeno a ritirare gli emolumenti comprensivi del rimborso spese di locazione, custoditi presso la Questura di Parma sino all’ottobre del 2015 e non più ritirati dal ricorrente; sottolinea che, dopo la morte della sorella e della madre, il NOME aveva regolarizzato la propria posizione restituendo gli assegni ottenuti e rifiutando quelli ancora depositati presso l’ufficio; insiste, quindi, nel ribadire la inadeguatezza degli elementi su cui la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo;
3.3 violazione di legge e vizio di motivazione sia in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia in ordine alla mancata valutazione del ravvedimento post delictum: segnala la opinabilità della affermazione della Corte di appello sulla gravità del pregiudizio patrimoniale cagionato alla P.A. quale elemento reputato ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sottolinea, ancora, la condotta del COGNOME il quale aveva restituito quanto indebitamente percepito e rifiutato di incassare gli importi liquidati in suo favore;
4. la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: ribadito il criterio distintivo tra la fattispecie delineata all’art. 640-bis cod. pen. e quel disegnata dall’art. 316-ter cod. pen., segnala la correttezza della imputazione elevata nel caso di specie a fronte della condotta decettiva tenuta dall’odierno ricorrente a nulla rilevando che la falsa attestazione, dotata di idoneità ingannatoria, non abbia integrato il reato di falso in atto pubblico; osserva, inoltre, che con il secondo motivo, la difesa propone una nuova valutazione delle emergenze processuali non consentita in sede di legittimità,: segnala, infine, la manifesta infondatezza del terzo motivo in quanto il diniecio delle circostanze attenuanti generiche non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost..
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio poiché il reato ascritto al NOME estinto per intervenuta prescrizione.
A tal fine, si deve escludere che, nel caso di specie, si sia in presenza di un ricorso radicalmente inammissibile, come tale inidoneo a instaurare il rapporto processuale innanzi alla Corte, con conseguente definitività della sentenza impugnata alla data della sua adozione (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. Rv. 217266 – 01).
Si è evidenziato che, anche sotto tale non irrilevante profilo, la qualificazione del ricorso come inammissibile perché, ad esempio, “manifestamente” infondato, finisce con l’assumere una decisiva rilevanza e, per questa ragione, la giurisprudenza di questa Corte ha fornito delle linee direttive per chiarire quando si possa ritenere essersi in presenza di una infondatezza “manifesta” e, perciò, di un ricorso inidoneo a fondare un valido rapporto processuale in sede di impugnazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, 19.12.2017 n. 9486, NOME).
Si è chiarito, infatti, che il ricorso è dunque inammissibile quando sia attinto da una diagnosi di manifesta infondatezza che, nel vigore del codice di rito previgente, si era ritenuta sussistente – ex art. 524, u.c., “… non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale” (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Rv. 126313); quando, inoltre, “… il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente …” (Sez. 2, n. 10871 del 04/07/1975, Rv. 131225 e, in particolare, sotto il vigore del codice previgente, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. che, in motivazione, chiarirono che l’attributo “manifesta” evoca “… la significazione di palese inconsistenza delle censure” e che la manifesta infondatezza “… si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi
per sostenere l’opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell’ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell’art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare – sul piano funzionale – come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente”.
Richiamata la relazione al Progetto Preliminare del “nuovo” codice di rito, si è osservato che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 7 – 13 giugno 2000), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha in buona sostanza ammesso (come ricordato da Sez. un., sentenza n. 11 32 del 22/11/2000, cit., in motivazione) che la manifesta infondatezza del motivo di ricorso può “… può essere contrassegnata … da una pretestuosità oggettiva, prescindente da una deliberata volontà dell’interessato di ritardare la formazione del titolo esecutivo”.
Si è allora affermato che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria d inammissibilità del ricorso, non è chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma è tenuto ad operare una valutazione che valorizzi e tenga conto dei motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi e la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso; il che, come pure si è detto, accade, ad esempio, nei casi in cui: – si invochi una norma inesistente nell’ordinamento – si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge; – si riproponga una questione già costantemente decisa dalla giurisprudenza di legittimità in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi; per altro verso, qualora, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali il che accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.
Tanto premesso, va rilevato, infatti, che il presente ricorso non può ritenersi inammissibile, tenuto conto che, con riguardo, in particolare, al secondo motivo,
con cui la difesa denunzia la inadeguatezza delle risposte fornite dalla Corte di appello alle puntuali e specifiche censure articolate con l’atto di appello in punto di elemento soggettivo del reato.
Tanto basta per ritenere che, con la sua proposizione, si sia instaurato il rapporto processuale e, correlativamente, il termine di prescrizione abbia continuato a decorrere sino ad essere, a tutt’oggi, completamente decorso pur tenendo conto dei 224 di sospensione legati a differimenti dovuti ad impedimenti dell’imputato o del suo difensore ovvero alla emergenza COVED limitatamente, in quest’ultimo caso, a giorni 64 (cfr., sul punto, Sez. U – , n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 – 01, secondo cui la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell’essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20.9.2023