Prescrizione Reato: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La prescrizione del reato è un istituto giuridico fondamentale che stabilisce un limite di tempo entro cui lo Stato può perseguire un crimine. Se questo termine decorre, l’azione penale si estingue. Tuttavia, il calcolo di questo termine non è sempre lineare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come circostanze come la recidiva e le sospensioni processuali possano influenzare in modo decisivo la sua decorrenza, portando a dichiarare inammissibile un ricorso apparentemente fondato.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato in Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Secondo la sua tesi, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il fatto criminoso a lui addebitato era ormai trascorso. L’argomentazione si basava su un calcolo che, tuttavia, non teneva conto di alcuni elementi cruciali del suo percorso giudiziario.
Il Calcolo della Prescrizione del Reato e le sue Variabili
L’aspetto centrale della vicenda ruota attorno alla corretta determinazione del termine di prescrizione. L’imputato sosteneva che questo fosse già maturato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. La difesa ha quindi eccepito la sopravvenuta prescrizione come unica ragione per annullare la condanna. Questo tipo di eccezione è molto comune nei processi penali, ma il suo successo dipende da un’analisi rigorosa di tutti i fattori che possono estendere il termine ordinario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, giudicando l’unico motivo presentato come “manifestamente infondato”. Questa decisione non solo ha confermato la condanna, ma ha anche comportato l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato la tesi del ricorrente attraverso un calcolo preciso e dettagliato. I giudici hanno spiegato che per determinare il momento esatto in cui si sarebbe compiuta la prescrizione, era necessario considerare diversi elementi che ne prolungavano la durata. Nello specifico, sono stati presi in esame:
1. La data del reato più risalente: Il punto di partenza per il calcolo.
2. La recidiva reiterata e specifica: L’imputato era già stato condannato in via definitiva per reati simili, una circostanza che, per legge, comporta un aumento del termine di prescrizione.
3. I periodi di sospensione: Il processo aveva subito delle interruzioni. La Corte ha tenuto conto di un primo periodo di sospensione di due mesi (dal 23 ottobre 2019 al 23 dicembre 2019) e di un ulteriore periodo dovuto alla normativa emergenziale per la pandemia di Covid.
Sommando questi periodi di “pausa” al termine base, la Corte ha stabilito che la prescrizione del reato si sarebbe perfezionata solo il 5 febbraio 2023. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa il 31 gennaio 2023, era evidente che a quella data il reato non era ancora prescritto. Il ricorso era, quindi, basato su un presupposto errato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il calcolo della prescrizione non è una mera operazione aritmetica basata sul tempo trascorso dal fatto. È un’analisi complessa che deve tenere conto di tutte le vicende processuali e delle caratteristiche personali dell’imputato, come la recidiva. Per gli operatori del diritto, insegna che un’eccezione di prescrizione deve essere supportata da un calcolo inattaccabile che consideri ogni possibile causa di sospensione o interruzione. Per i cittadini, chiarisce che istituti come la recidiva hanno conseguenze concrete e significative sulla durata della perseguibilità di un reato, impedendo che il tempo possa cancellare le responsabilità penali in modo automatico.
Perché il ricorso basato sulla prescrizione del reato è stato respinto?
La Corte di Cassazione lo ha respinto perché, dopo un calcolo accurato, ha stabilito che il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto in una data successiva a quella della sentenza d’appello. Pertanto, al momento della condanna di secondo grado, il reato non era ancora estinto.
Quali elementi hanno allungato il termine di prescrizione in questo caso?
Il termine è stato allungato a causa della recidiva reiterata e specifica dell’imputato e di due periodi di sospensione del processo: uno ordinario di due mesi e un altro legato alla legislazione emergenziale Covid.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
33440/2023 R.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato più risalente, della ritenuta recidiva reite specifica e dei periodi di sospensione (dal 23 ottobre 2019 al 23 dicembre 20 oltre alla sospensione Covid), il termine massimo di prescrizione si è perfeziona infatti, solo in data 5 febbraio 2023 e, quindi, in un momento successivo definizione del giudizio di appello (31 gennaio 2023).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consi Estensore
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