Prescrizione Reato: Il Calcolo della Sospensione è Decisivo
La prescrizione del reato è un istituto giuridico fondamentale che sancisce l’estinzione di un illecito penale dopo un certo periodo di tempo. Tuttavia, il calcolo di questo termine non è sempre lineare. Come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione, i periodi di sospensione possono spostare in avanti la data di estinzione, rendendo vane le speranze di chi confida in questo meccanismo. Analizziamo una decisione che chiarisce l’importanza di un calcolo meticoloso e le conseguenze di un ricorso basato su presupposti errati.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un imprenditore veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di bancarotta documentale semplice. Questo reato si configura quando un imprenditore, dichiarato fallito, omette di tenere le scritture contabili o le tiene in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. L’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, a seguito della riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.
2. Una presunta violazione di legge riguardo all’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità o la colpa della condotta.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna dell’imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso infondati: il primo manifestamente infondato e il secondo generico.
Le Motivazioni: Calcolo della Prescrizione del Reato e Genericità del Motivo
La parte centrale della decisione della Corte risiede nell’analisi dettagliata delle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Vediamole nel dettaglio.
Il Computo dei Termini di Sospensione
Il cuore della questione sulla prescrizione del reato era il calcolo del termine massimo. La difesa sosteneva che il tempo fosse già scaduto. La Cassazione, tuttavia, ha effettuato un ricalcolo preciso, smentendo tale tesi.
* Data di partenza (dies a quo): 2 settembre 2015.
* Termine massimo di prescrizione: 7 anni e 6 mesi, con scadenza teorica il 2 marzo 2023.
A questa data, però, la Corte ha aggiunto i periodi di sospensione del procedimento, che interrompono temporaneamente il decorso della prescrizione. Nello specifico:
* 364 giorni per l’astensione dei difensori dalle udienze tra il 2017 e il 2018.
* 64 giorni per l’emergenza pandemica nel 2020.
Sommando questi 428 giorni di sospensione, la data finale di prescrizione è stata spostata al 3 maggio 2024. Poiché la sentenza d’appello impugnata era stata pronunciata il 28 febbraio 2024, il reato non era ancora prescritto. Il primo motivo di ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
L’Indeterminatezza del Secondo Motivo di Ricorso
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo del reato, la Corte lo ha liquidato come generico e indeterminato. Secondo i giudici, il ricorrente non ha rispettato i requisiti previsti dal codice di procedura penale (art. 581, comma 1, lett. c). La difesa, infatti, si era limitata a contestare la motivazione della sentenza d’appello, pur essendo questa logicamente corretta, senza indicare gli elementi specifici a sostegno della propria censura. Ciò ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, il calcolo della prescrizione del reato deve tenere conto di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge, che possono allungare significativamente i tempi necessari per l’estinzione. In secondo luogo, un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico e non generico, indicando con precisione le violazioni di legge e gli elementi fattuali che le supportano, pena la sua immediata reiezione. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di una rigorosa analisi preliminare prima di intraprendere la via del ricorso per cassazione.
Come si calcola il termine di prescrizione di un reato in presenza di periodi di sospensione?
Al termine di prescrizione base, calcolato a partire dalla data di commissione del reato, devono essere sommati tutti i giorni corrispondenti ai periodi in cui il procedimento è stato legalmente sospeso (ad esempio, per scioperi degli avvocati o emergenze sanitarie). Questo sposta in avanti la data di estinzione del reato.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere dichiarato generico e quindi inammissibile?
Un motivo è ritenuto generico quando non indica in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono la critica alla sentenza impugnata. Deve permettere alla Corte di comprendere chiaramente i rilievi mossi, senza limitarsi a una contestazione astratta della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e non più appellabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAL COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che in data 28 febbraio 2024 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Monza, per il reato di bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217 comma secondo L. 267/1942.
Letta la memoria, pervenuta in data 4 ottobre 2024, a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento del già proposto motivo relativo alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Considerato che il primo motivo con cui deduce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione a seguito della riqualificazione del reato in bancarotta semplice, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali.
Infatti, dall’esame degli atti processuali risulta che:
-il dies a quo per la decorrenza dei termini prescrizionali è il 2 settembre 2015;
a siffatta data va aggiunto il termine prescrizionale massimo pari ad anni 7 e mesi sei, con la individuazione della data del 2 marzo 2023;
a tale data si devono aggiungere 428 giorni di sospensione (364 gg. per l’astensione dei difensori dalle udienze dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018; 64 gg. per la emergenza pandemica dal 2 aprile 2020), giungendo così al 3 maggio 2024, e dunque ad una data successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.
Rilevato che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all’elemento soggettivo del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigli GLYPH stens