Prescrizione Reato: Il Consenso Tacito al Rinvio dell’Udienza Interrompe i Termini?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: il calcolo della prescrizione reato. La decisione analizza come i rinvii delle udienze e la mancata opposizione delle parti possano incidere sulla sospensione dei termini, un aspetto fondamentale per l’esito di molti processi. Questo caso offre spunti importanti sulla differenza tra opposizione attiva e consenso tacito in aula.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Lesioni e la Prescrizione Contestata
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di lesioni. L’imputato, dopo la sentenza del Tribunale che aveva riformato la pronuncia di primo grado riducendo solo l’importo del risarcimento del danno, ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente incentrati sulla presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
L’imputato sosteneva che il termine di prescrizione fosse maturato il giorno precedente alla data della sentenza impugnata, chiedendo quindi l’applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
I Motivi del Ricorso: Calcolo Errato della Prescrizione e Altre Censure
Il ricorrente ha articolato il suo appello su quattro punti principali:
1. Violazione dell’art. 157 c.p.: Errore nel calcolo del termine di prescrizione, ritenuto maturato il 25 ottobre 2023.
2. Sospensione illegittima: Contestazione della sospensione del termine di prescrizione a seguito di un rinvio concesso per legittimo impedimento del difensore del coimputato, al quale la sua difesa non si era opposta.
3. Liquidazione del danno: Critica alla quantificazione del danno biologico, ritenuta incongrua rispetto ai parametri delle tabelle milanesi per lesioni di lieve entità (due giorni di danno alla salute).
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi sulla Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati, dichiarandolo inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata su ciascuno dei punti sollevati, fornendo chiarimenti procedurali di grande rilevanza.
Il Calcolo dei Termini della Prescrizione Reato
Il punto centrale della decisione riguarda il calcolo della prescrizione reato. La Corte ha riesaminato i tempi del procedimento, partendo dalla data di commissione del fatto (11 agosto 2014). Considerando il termine di prescrizione applicabile, l’ultimo evento interruttivo e i 792 giorni di sospensione (un dato fornito dallo stesso ricorrente), i giudici hanno stabilito che il reato si è prescritto solo il 26 ottobre 2023. Questa data coincideva esattamente con quella della pronuncia della sentenza impugnata. Di conseguenza, al momento della decisione, il reato non era ancora estinto, rendendo infondata la doglianza dell’imputato.
La Sospensione per Legittimo Impedimento
Altro aspetto fondamentale è la valutazione del rinvio concesso per legittimo impedimento. L’imputato sosteneva che, non avendo la sua difesa opposto resistenza al rinvio, la sospensione dei termini di prescrizione non dovesse applicarsi a lui. La Cassazione ha respinto questa tesi, affermando un principio processuale consolidato: la mancata opposizione al rinvio da parte di un difensore è giuridicamente equivalente al consenso. Questo ‘consenso tacito’ legittima pienamente la sospensione del corso della prescrizione per tutte le parti coinvolte, rendendo anche questo motivo di ricorso manifestamente infondato.
La Liquidazione del Danno
Infine, per quanto riguarda la liquidazione del danno, la Corte ha sottolineato che la decisione del giudice di merito è stata congruamente motivata. La determinazione dell’entità del risarcimento è un potere di carattere equitativo del giudice, e il suo ragionamento, se logico e ben argomentato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso
Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione ribadisce l’importanza di un calcolo rigoroso dei termini di prescrizione, includendo correttamente i periodi di sospensione. Sottolinea inoltre che, in un processo con più imputati, le scelte processuali di una parte, come il consenso a un rinvio, possono avere effetti diretti anche sulle altre. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quando si è prescritto il reato secondo la Corte di Cassazione?
Secondo la Corte, tenendo conto del termine applicabile e di 792 giorni di sospensione, il reato si è prescritto il 26 ottobre 2023, ovvero lo stesso giorno in cui è stata emessa la sentenza impugnata, e non il giorno prima come sostenuto dal ricorrente.
La mancata opposizione al rinvio di un’udienza equivale a un consenso che sospende la prescrizione?
Sì, la Corte ha stabilito che la mancata opposizione di un difensore a una richiesta di rinvio è processualmente equivalente a un consenso. Di conseguenza, la sospensione del termine di prescrizione che ne deriva è legittima e si applica anche alla parte che non si è opposta.
Perché il motivo sulla liquidazione del danno è stato respinto?
Il motivo è stato respinto perché la decisione del Tribunale sulla quantificazione del danno è stata considerata congruamente argomentata. La determinazione del risarcimento ha natura equitativa e, se il ragionamento del giudice è logico, non è soggetto a revisione da parte della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PONTECAGNANO FAIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha riformato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di lesioni, riducendo solo l’importo del risarcimento del danno in favore della parte civile;
Considerato che, con il primo motivo di ricorso, l’imputato denuncia violazione dell’art. 157, primo comma, cod. pen., per l’intervenuta prescrizione del reato il 25 ottobre 2023, ossia il giorno precedente la pronuncia della decisione impugnata e con il secondo motivo deduce conseguente violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che tali motivi sono manifestamente infondati poiché i fatti sono stati commessi 1’11 agosto 2014 e, considerando il termine di prescrizione applicabile, avendo riguardo alla data dell’ultimo evento interruttivo, nonché i 792 giorni di sospensione del termine di prescrizione (cui fa riferimento lo stesso ricorrente), il reato si è prescritto solo il 26 ottobre 2023;
Considerato che, con il terzo motivo, l’imputato assume che erroneamente è stato ritenuto sospeso il termine di prescrizione per il rinvio disposto per legittimo impedimento professionale del difensore dell’altro imputato, non avendo nulla opposto la sua difesa;
Ritenuto detto motivo manifestamente infondato atteso che la mancata opposizione del suo difensore è equivalente sul piano processuale al consenso al rinvio operato;
Rilevato che con il quarto motivo il COGNOME assume che il Tribunale, pur avendo accolto il gravame rispetto all’entità del risarcimento del danno accordato alla parte civile, ha comunque disatteso i valori ritraibili dalle tabelle milanesi per risarcimento del danno biologico, a fronte di lesioni che hanno determinato un danno alla salute di soli due giorni;
Considerato che, tuttavia, la decisione impugnata ha congruamente argomentato, facendo esercizio di un potere che resta di carattere equitativo sull’entità del risarcimento disposto, con conseguente insindacabilità del relativo ragionamento giustificativo in questa sede di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024