Ricorso Inammissibile e Prescrizione Reato: Una Relazione Indissolubile
L’istituto della prescrizione del reato rappresenta un caposaldo del nostro ordinamento penale, stabilendo che lo Stato non può perseguire un illecito oltre un certo limite di tempo. Tuttavia, l’operatività di questa causa estintiva può incontrare ostacoli procedurali invalicabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: se il ricorso per un determinato capo d’imputazione è dichiarato inammissibile, la successiva maturazione della prescrizione diventa irrilevante. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Straordinario per Omessa Prescrizione
Il caso trae origine da un ricorso straordinario per errore di fatto presentato dal difensore di un imputato. L’oggetto della doglianza era la mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione di un reato fiscale, commesso secondo l’accusa il 30 settembre 2013. Il ricorrente sosteneva che, nelle more del giudizio di cassazione, il termine decennale di prescrizione fosse spirato e che la Corte avesse omesso di rilevarlo nella sua precedente sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso d’ufficio inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la dedotta prescrizione non poteva in alcun modo essere rilevata. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro.
Le Motivazioni: Perché la Prescrizione del Reato non Poteva Essere Rilevata
La decisione della Corte si basa su principi procedurali consolidati e stringenti. La chiave di volta risiede nel fatto che il motivo di ricorso originario, relativo proprio al reato di cui si invocava l’estinzione, era già stato dichiarato inammissibile.
Il Principio del Giudicato Parziale e la Preclusione della Prescrizione Reato
La Corte ribadisce un insegnamento fondamentale: in caso di una condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, l’autonomia di ciascuna fattispecie impedisce che l’ammissibilità del ricorso per un reato possa ‘salvare’ gli altri per cui i motivi sono inammissibili.
Quando un motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile, su quel specifico capo d’imputazione si forma un giudicato parziale. Ciò significa che la decisione su quel punto diventa definitiva e non più discutibile. Questa definitività preclude la possibilità per la Corte di esaminare qualsiasi altra questione relativa a quel reato, inclusa la maturazione della prescrizione del reato. In sostanza, la porta per la rilevazione dell’estinzione del reato si chiude nel momento stesso in cui l’impugnazione viene giudicata inammissibile.
L’Errore di Fatto: Un Rimedio con Requisiti Precisi
La Corte aggiunge un ulteriore elemento. Il rimedio per l’errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale, è esperibile solo a condizioni molto specifiche. Non è sufficiente, come fatto dal ricorrente, limitarsi a segnalare il decorso del tempo. È necessario dimostrare che l’omissione del giudice sia derivata da un errore percettivo, ovvero da una svista o da una errata lettura degli atti processuali.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato alcuna specifica svista della Corte, ma si è limitato a prospettare il semplice decorso del termine prescrizionale, una circostanza che non integra i requisiti dell’errore di fatto emendabile con il ricorso straordinario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione sulle strategie difensive nel processo penale. Sottolinea l’importanza cruciale di formulare motivi di ricorso ammissibili, poiché un vizio procedurale può avere conseguenze definitive e precludere l’applicazione di istituti favorevoli come la prescrizione. La formazione del giudicato parziale cristallizza la situazione processuale, rendendo irrilevanti eventi successivi come il compimento del termine prescrizionale. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la massima attenzione deve essere posta nella redazione degli atti di impugnazione, poiché da essa dipende non solo l’esame del merito, ma anche la possibilità di far valere cause estintive del reato.
La Corte di Cassazione può dichiarare la prescrizione di un reato se il relativo motivo di ricorso è inammissibile?
No. Secondo la Corte, l’inammissibilità del motivo di ricorso su un capo d’imputazione determina la formazione di un giudicato parziale su di esso, che preclude la possibilità di rilevare la successiva estinzione del reato per prescrizione.
Cosa accade in un ricorso per più reati legati dalla continuazione se alcuni motivi sono inammissibili?
L’inammissibilità dei motivi relativi a uno o più reati non si estende agli altri. Tuttavia, per i reati i cui motivi sono inammissibili, si forma un giudicato parziale che impedisce ogni ulteriore valutazione, inclusa quella sulla prescrizione.
Per correggere un’omessa dichiarazione di prescrizione è sufficiente segnalare che il termine è scaduto?
No. Per utilizzare il rimedio straordinario dell’errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.), il ricorrente deve specificare in cosa consista l’errore percettivo del giudice (la svista), non potendosi limitare a indicare il mero decorso del tempo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 34226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORZINUOVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Il difensore di NOME propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 1876 del 22.11.2023 (depositata il 16.1.2024), deducendo l’errore di fatto costituito dalla omessa dichiarazione di prescrizione del reato fiscale contestato al capo 1), commesso in data 30.9.2013 (relativamente alla dichiarazione fiscale per l’anno di imposta 2012).
Il proposto ricorso deve essere d’ufficio dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
Difatti, la dedotta prescrizione non poteva comunque essere rilevata, in quanto il motivo riguardante il reato di cui si invoca l’intervenuta estinzione era stato dichiarato inammissibile, per cui, nel caso, è stato applicato l’insegnamento secondo cui, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo dell continuazione, l’autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l’aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, Rv. 284783 – 01),
Va solo aggiunto che l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. solo a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un errore percettivo dell’organo giudicante (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065 – 01); nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a prospettare l’intervenuto decorso – nelle more del giudizio di cassazione – del termine di prescrizione decennale del reato indicato, con decorrenza dal 30.9.2023 (termine di presentazione del modello Unico del 2013), senza specificare sulla base di quale svista della Corte si sarebbe determinato l’invocato errore di fatto.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente