Prescrizione Reato: L’Impatto del Giudicato Progressivo
L’istituto della prescrizione reato rappresenta un caposaldo del nostro ordinamento penale, ma la sua applicazione può essere bloccata da specifici meccanismi processuali. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul rapporto tra prescrizione e “giudicato progressivo”, ovvero quella situazione in cui la responsabilità penale di un imputato diventa definitiva, anche se il processo prosegue per altri aspetti, come la determinazione della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
Il Contesto del Ricorso: Una Richiesta di Prescrizione
Il caso nasce dal ricorso presentato dalla difesa di un’imputata, la quale lamentava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). La vicenda processuale era complessa: la Corte di Appello si era già pronunciata a seguito di una precedente sentenza della Cassazione. Quest’ultima, tuttavia, aveva disposto un annullamento con rinvio limitato a un aspetto specifico: la rideterminazione della pena, in virtù del riconoscimento di un’attenuante.
Nonostante il processo fosse ancora formalmente in corso per definire l’entità della sanzione, la difesa ha sollevato nuovamente la questione della prescrizione, ritenendo che il tempo trascorso fosse sufficiente a estinguere il reato.
La Formazione del Giudicato Progressivo e la Prescrizione Reato
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel concetto di formazione progressiva del giudicato. Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza solo in parte, le parti della decisione che non sono state oggetto dell’annullamento diventano irrevocabili, cioè definitive.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nel caso di specie, la precedente sentenza della Cassazione aveva annullato la decisione della Corte d’Appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. Questo significa che l’accertamento del fatto-reato e la dichiarazione di colpevolezza dell’imputata non erano stati messi in discussione e, pertanto, erano diventati definitivi. Di conseguenza, la responsabilità penale dell’imputata era già stata cristallizzata in una pronuncia irrevocabile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Sulla base di questa premessa, i giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente infondato e, quindi, inammissibile. La Corte ha spiegato che, una volta formatosi il giudicato sulla responsabilità penale, il decorso del tempo successivo è irrilevante ai fini della prescrizione del reato. Citando un proprio precedente consolidato (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016), la Corte ha ribadito che l’annullamento con rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato.
Questo meccanismo impedisce che, in sede di rinvio, il giudice possa dichiarare l’estinzione del reato per una prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale. La richiesta dell’imputata è stata quindi rigettata, e la stessa è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di procedura penale. L’implicazione pratica è chiara: non è possibile invocare la prescrizione reato in una fase processuale successiva a una pronuncia della Cassazione che abbia reso definitiva la dichiarazione di colpevolezza, anche se il procedimento continua per altri aspetti. Il giudicato progressivo agisce come uno sbarramento, cristallizzando l’accertamento della responsabilità e impedendo che il passare del tempo possa vanificare l’esito del processo sulla colpevolezza. Per i difensori, ciò significa che le questioni relative alla prescrizione devono essere sollevate e decise prima che l’accertamento della responsabilità diventi irrevocabile.
È possibile dichiarare la prescrizione del reato dopo una sentenza di annullamento parziale della Cassazione?
No. Se la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna solo per aspetti relativi alla pena (annullamento parziale), l’accertamento della responsabilità penale diventa definitivo (giudicato progressivo). Questo impedisce al giudice del rinvio di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente a tale sentenza.
Cosa si intende per ‘giudicato progressivo’ in un processo penale?
Si intende il fenomeno per cui alcune parti di una sentenza (ad esempio, l’affermazione della colpevolezza) diventano definitive e irrevocabili, anche se altre parti della stessa sentenza (come la determinazione della pena) sono state annullate e rinviate a un nuovo giudice per un’ulteriore valutazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, la quale si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, fatto commesso fino al 20/9/2010;
considerato che la sentenza impugnata in questa sede è stata resa dalla Corte di appello di Bari in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 30587/22 del 8/6/2022);
che la sentenza di annullamento aveva disposto rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, demandando al giudice del rinvio di riesaminare la questione riguardante la rideterminazione della pena in conseguenza del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, D.P.R. 309/90.
Ritenuto che, alla luce di quanto premesso, la richiesta di estinzione del reato per prescrizione è del tutto destituita di fondamento: non solo non sono decorsi i termini di prescrizione del reato (il cui termine ordinario, si ricorda, pari ad anni venti) ma, in ragione della formazione progressiva del giudicato, l’affermazione di penale responsabilità dell’imputata è divenuta irrevocabile con la pronuncia della Sezione Terza della Suprema Corte, risultando pertanto ininfluente il decorso del tempo ai fini della prescrizione del reato (cfr. Sez. 2, n 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792 – 01:”L’annullannento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore