Prescrizione Reato: L’Inammissibilità del Ricorso in Caso di Annullamento Parziale
La prescrizione reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma la sua applicabilità può essere limitata da specifici principi procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: quando una sentenza viene annullata solo parzialmente, con rinvio per la sola determinazione della pena, non è più possibile far valere la prescrizione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso: un ricorso per cassazione contro la Corte d’Appello
Due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Bari, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del loro ricorso era comune: sostenevano che il reato per cui erano stati condannati si fosse estinto per prescrizione. La loro difesa si basava sull’idea che il tempo trascorso avesse ormai superato i limiti previsti dalla legge per la punibilità del fatto.
La decisione della Corte di Cassazione: Ricorsi Inammissibili
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, i due sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro ciascuno alla cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, basando la sua decisione su un principio consolidato della giurisprudenza.
Le Motivazioni: Il Principio del Giudicato sulla Responsabilità e la Prescrizione Reato
La chiave per comprendere la decisione risiede nel concetto di “giudicato parziale”. La Corte spiega che quando una sentenza di condanna viene annullata dalla Cassazione solo per aspetti relativi alla pena (ad esempio, il suo calcolo), e non per l’accertamento del fatto e della colpevolezza, si forma un giudicato sull’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
Questo significa che la parte della sentenza che stabilisce che l’imputato ha commesso il reato diventa definitiva e non più discutibile. Il caso viene rinviato al giudice di grado inferiore (il “giudice del rinvio”) con il solo compito di rideterminare la sanzione. In questo scenario, il giudice del rinvio non può più esaminare questioni che riguardano l’esistenza del reato, inclusa la sua estinzione per prescrizione.
La Corte ha ribadito che il giudicato formatosi sulla responsabilità “impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento o eventualmente già esistente e non presa in considerazione”. In altre parole, una volta che la colpevolezza è stata definitivamente accertata, la questione della prescrizione reato non può più essere sollevata. Si tratta di una questione “non più devoluta al giudice di rinvio”.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza sulla Prescrizione Reato
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Essa stabilisce un confine netto tra le questioni che possono essere discusse in sede di rinvio e quelle coperte dal giudicato. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le strategie processuali devono tenere conto del fatto che, una volta superato un certo stadio del processo, l’argomento della prescrizione reato potrebbe non essere più spendibile, anche se i termini matematicamente fossero maturati. La stabilità dell’accertamento della responsabilità prevale, garantendo certezza al sistema giudiziario e impedendo che procedimenti quasi conclusi vengano vanificati per il decorso del tempo in fasi processuali avanzate.
È possibile ottenere la dichiarazione di prescrizione del reato dopo che la Cassazione ha annullato una sentenza solo riguardo alla pena?
No. Secondo l’ordinanza, se l’annullamento è solo parziale e riguarda esclusivamente la determinazione della pena, si forma un giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità. Questo impedisce al giudice del rinvio di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Perché il motivo basato sulla prescrizione del reato è stato considerato “manifestamente infondato”?
È stato considerato manifestamente infondato perché si scontra con un principio giuridico consolidato: il giudicato formatosi sull’accertamento della responsabilità penale non può essere messo in discussione in sede di rinvio limitato alla sola pena. Pertanto, la questione della prescrizione non era più una questione aperta e discutibile davanti al giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a TERLIZZI il 02/01/1975 COGNOME NOME nato a MOLFETTA il 11/01/1964
avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo di censura comune ai due ricorrenti, relativo alla prescrizione del reato inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative alla so determinazione della pena, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento o eventualmente già esistente e non presa in considerazione, trattandosi di questione non più devoluta al giudice di rinvio (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828; Sez. Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, Rv. 282801);
ritenuto che la richiesta di acquisizione di tutti gli atti relativi ai giudizi di merito, dalla difesa di COGNOME con la depositata memoria difensiva appare priva di giustificazione; rilevato che dall’inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti COGNOME Gaetano e COGNOME Giulio al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.