Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE del 13/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica pre questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
viste le memorie delle parti civili, con allegate note spesa;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza n. 8398/25 del 13 novembre 2024, la Prima sezione di questa Corte ha – per quanto di rilievo in questa sede – annullato con rinvio, in riferimento alla posizione dell’imputato NOME COGNOME e limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la decisione della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta del 16 gennaio 2024, con la quale il medesimo è stato condannato per il reato di tentato omicidio pluriaggravato in danno di COGNOME NOME, al medesimo ascritto al capo EE) della rubrica; fatto commesso in Riesi, nella primavera-estate del 1997.
2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso straordinario NOME COGNOME, con atto a firma del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, con il quale si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Prima sezione di questa Corte nel non prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato. Deduce, al riguardo, la sussistenza di un errore di fatto in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 160 cod. pen., nella formulazione antecedente alla legge n. 251 del 2005, cd. ex-Cirielli, poiché la Corte di Cassazione non avrebbe rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, rigettando il relativo motivo di ricorso.
Si evidenzia, sul punto, che il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta del 16 gennaio 2024 per il delitto di tentato omicidio pluriaggravato, con applicazione anche dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella mafiosa.
La Prima sezione di questa Corte, con la sentenza oggi ricorsa, ha confermato il giudizio di responsabilità, annullando la sentenza di primo grado con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Ha disatteso, invece, la censura di intervenuta prescrizione del reato, ritenendo che, applicando la legge ante Cirielli, il tempo necessario a prescrivere fosse di venti anni (ex art. 157 cod. pen.) cui dovevano aggiungersi ulteriori dieci anni ai sensi dell’art. 160 cod. pen.
Il ricorrente deduce, invece, che il primo atto interruttivo della prescrizione debba essere identificato nell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in data 2 luglio 2018, effettuata oltre il termine ordinario ventennale di prescrizione.
Il reato sarebbe, dunque, prescritto a far data dalla primavera/estate del 2017.
3. Con note tempestivamente depositate, le parti civili rappresentate dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno rassegnato le conclusioni, allegando la nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va, in primo luogo, dato atto dell’ammissibilità del ricorso.
1.1. Sulla scorta dell’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 252935 – 01; Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788 – 01), è incontroverso che, in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell’impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte d cassazione, si realizzi l’effetto preclusivo di cui all’art. 624 cod. proc. pen. c circoscrive, in termini rigidi, l’ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio (Sez. n. 14058 del 04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330 – 01; n. 29240 del 2018 Rv. 273193 – 01; n. 57484 del 2018 Rv. 275408- 01).
1.2. Nel caso in esame, l’annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta del 16 gennaio 2024 è stato statuito, relativamente alla posizione di NOME COGNOME, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con conseguente irrevocabilità del capo relativo alla affermazione di responsabilità che, pertanto, legittima il condannato all’esperimento del ricorso straordinario.
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Va, al riguardo, rilevato come, in materia dì errore di fatto, l giurisprudenza di questa Corte si esprime nel senso che l’omessa rilevazione della prescrizione del reato, nel corso del processo di cassazione, è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga, altresì, chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del
25/02/2020, NOME, Rv. 279065; N. 50489 del 2019 Rv. 277453, N. 12595 del 2015 Rv. 263206, N. 3319 del 2015 Rv. 262028, N. 23964 del 2015 Rv. 263646).
In altri termini, il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione reato è condizionato alla prospettazíone, da parte dell’impugnante, dì un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, non configurabile allorché siano ipotizzabili possibili percorsi decisori alternativi, taluno dei quali connotato da erro di valutazione giuridica.
1.2. Nei termini enunciati, l’errore di percezione riguardo la sopravvenienza della causa estintiva della prescrizione è denunciabile quando la Corte di legittimità non abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione che, invece, preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), o sopravvenuta nello stesso giudizio di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); ciò in quanto l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
In presenza, invece, dell’instaurazione di un valido rapporto processuale, la Corte di cassazione deve rilevare la causa estintiva, secondo lo standard autorevolmente declinato da questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274) e recentemente ribadito (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278870, amplius in motivazione), quanto alla funzione dell’art. 129 cod. proc. pen.. Nella sentenza da ultimo evocata, le Sezioni unite hanno riaffermato la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell’adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso.
Sul punto, si è (ri)affermato come l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., specificamente dedicato proprio al tempo e al quomodo della declaratoria di determinate cause di non punibilità (in esse rientrando anche la estinzione del reato),
sia da sempre stato interpretato da questa Corte come espressivo di un obbligo per il giudice di pronunciare con immediatezza, nel momento di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia «lo stato e il grado del processo» (clausola, questa, significativamente menzionata dalla norma), sentenza di proscioglimento (in tal senso, Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Confl. comp. in proc. Bevilacqua, Rv. 229387; Sez. 5, n. 12174 del 18/02/2002, COGNOME, Rv. 221392; implicitamente, Sez. 6, n. 783 del 26/02/1999, COGNOME, Rv. 214141), richiamando il rilievo, di ordine anche costituzionale, che l’art. 129 cod. proc. pen. riveste (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403, cit.) nella sua duplice funzione di favorire l’imputato innocente (o comunque da prosciogliere o assolvere), prevedendo l’obbligo dell’immediata declaratoria di cause di non punibilità “in ogni stato e grado del processo”, e di agevolarne in ogni caso l’exitus, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato; implicita in tali funzioni ve ne sarebbe po una terza, consistente nel fatto che l’art. 129 cit. rappresenta, sul piano processuale, la proiezione del principio di legalità stabilito sul piano del diritto sostanziale dall’a 1 cod. pen..
Sicché, secondo tale opzione ermeneutica, pienamente condivisibile, «l’art. 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico»; né va dimenticato l’ulteriore fine, perseguito dalla norma, di contemperamento dell’interesse dell’imputato ad una più ampia possibilità di vedere proseguire l’attività processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, «con l’aspetto, non meno rilevante, dell’exitus del processo quale obiettivo da perseguire, la cui importanza non può certamente sottovalutarsi, posto che la disciplina d’impulso alla sollecita definizione del processo tutela un fondamentale interesse di carattere costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.: ragionevole durata del processo) che non può essere considerato aprioristicamente di rango inferiore ad altri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili».
In definitiva, dunque, il principio dell’immediata operatività della causa estintiva, fatto salvo il limite dell’evidente innocenza dell’imputato, è il frutto di scelta legislativa che trova la sua ratio nell’intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la pronta definizione dell stesso, evitando così esasperati, dispendiosi ed inutili formalismi.
E siffatti principi giustificano la deducibilità dell’errore sul punto con il rimed del ricorso straordinario per errore di fatto, quando l’esistenza della causa estintiva
non sia controvertibile mediante prospettazioni alternative in diritto, ma sia, sic et simpliciter, rimasta ignorata.
1.3. In presenza delle rilevate condizioni, e con riferimento agli oneri posti a carico del ricorrente, si è affermato come sia inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell’a 625-bis cod. proc. pen., che deduce l’omesso rilievo “ex officio” da parte della Corte di Cassazione della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine dì legge, in quanto «l’accertamento della stessa non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario”, ma involge la risoluzione di plurime questioni, la cui soluzione deve presentarsi di chiara evidenza, sì da configurare l’errore di percezione denunciato» (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 – 01).
1.4. Nel quadro così delineato, la questione di prescrizione proposta è aspecifica e, comunque, manifestamente infondata.
Il ricorrente ha, in primis, genericamente contestato l’inesistenza di atti interruttivi antecedenti all’ordinanza cautelare eseguita nel luglio 2018, senza confrontarsi con il principio dell’estensione dell’effetto interruttivo previsto dall’a 161, comma 1, cod. pen..
Ed invero le cause di sospensione o interruzione del corso della prescrizione hanno effetto, a prescindere dalla contestuale valutazione procedimentale delle relative posizioni, per tutti coloro che hanno commesso il reato e, dunque, anche per coloro che vengano imputati del reato in un momento successivo (Sez. 6, n. 3977 del 14/01/2010, Licciardello, Rv. 245857 – 01).
Ne consegue, nel caso al vaglio, che l’interrogatorio dei coimputati dello stesso reato, COGNOME NOME e COGNOME NOME, hanno determinato l’effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell’odierno ricorrente.
La sentenza di primo grado della Corte di Assise di Caltanissetta n. 3 del 31 maggio 2022, riassumendo dal fg. 163 e ss. gli elementi acquisiti in merito al tentato omicidio di NOME COGNOME (capo EE), menziona (al fg. 170) anzitutto l’interrogatorio del coimputato NOME COGNOME del 24 gennaio 2014, relativo ai fatti per cui si procede; sede nella quale vi è stata una formale contestazione del delitto in esame, del tutto idonea agli effetti di cui all’art. 161, cod. pen., nei confro di tutti i concorrenti nel delitto.
Analogo effetto deve ricondursi anche agli interrogatori di COGNOME NOME e COGNOME NOME, menzionati nell’ordinanza cautelare citata dal ricorrente e datati rispettivamente al 5 luglio 2013 ed al 14 gennaio 2014 (fol. 639 e ss.gg.) e risalenti,
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pertanto, ad epoca antecedente al compiuto decorso del termine ventennale di prescrizione del reato.
Non è dato, pertanto, ravvisare nel giudizio di questa Corte alcun errore suscettibile di sindacato in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in Euro 3000, in favore della Cassa delle ammende.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella misura indicata in dispositivo, in considerazione dell’interesse processuale alla partecipazione all’odierno giudizio, in quanto controinteressate all’accoglimento del ricorso straordinario che, ove fondato per essere la prescrizione maturata in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, ne avrebbe caducato il diritto al risarcimento del danno conseguente al reato, comportando la revoca delle statuizioni civili
Non vi è, invece, luogo alla pronuncia sulla rifusione delle spese richiesta dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto costituite nel giudizio nei confronti di altro imputato non ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall’AVV_NOTAIO, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Nulla per le spese delle parti civili difese dall’AVV_NOTAIO.