Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Corti Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 febbraio 202 che ha confermato la sentenza di primo grado, che lo ha aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975 e del delitto di minaccia aggravata in d di COGNOME NOME, fatti commessi il 27 ottobre 2015, con la contestazione di recidiva reitera ed infraquinquennale.
Con primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 157 e dell’ar. 161 comma 2 cod. pen. sul presupposto che la Corte territoriale non avrebbe dichiarato l’estinzione del reato di cui al 4 I. n. 110 del 1975 per intervenuta prescrizione, maturata il 27 ottobre 2020, prima del sentenza impugnata.
Con un secondo motivo si è doluto dell’inosservanza dell’art. 52 Cod. pen. e di un vizio motivazione in relazione alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, e essendosi semplicemente Opposto ad un’aggressione realizzata dal COGNOME.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il termine massimo di prescrizione previsto per il reato contravvenzionale di cui all’art. 4 110/75, in assenza di evidenze connesse a vicende sospensive del relativo corso, si è consumato con lo spirare di 5 anni dalla data di commissione del fatto, ai sensi degli artt. 157 comma 161 comma 2 cod. pen., dunque in data 27 ottobre 2020.
Pertanto, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266818, che ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione col quale deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – atteso l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 co proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all’imputato è estinto per intervenuta prescrizic ne.
Il secondo motivo è, invece, generico – perché omette di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre lagnanze già adeguatamente respinte dalla Corte territoriale – e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito ampia e lo motivazione, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità dell’imputato e sull inconfigurabilità degli elementi dell’invocata causa di giustificazione, privi di riscontro ne del processo (pag.3-4 sent. appello e prima pagina dei “motivi della decisione” di primo grado); non è consentita alla Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamen della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migl capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recen
6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui ,31 capo a) è estinto pe prescrizione ed elimina la relativa pena di euro 2000 di ammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 6 dicembre 2023
[I Vre dente
Il Conslqliere estensore