Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla la Condanna Tardiva
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale che stabilisce un limite di tempo entro cui lo Stato può perseguire un crimine. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14211/2024) ha ribadito un principio cruciale: se la prescrizione matura prima della sentenza, il giudice ha il dovere di dichiararla immediatamente, anche senza una specifica richiesta della difesa. Analizziamo questo caso emblematico.
Il caso: una condanna emessa dopo la scadenza dei termini
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace per i delitti di percosse, diffamazione e minaccia, commessi nel gennaio 2014. L’imputato, tramite un atto di appello convertito in ricorso per cassazione, ha impugnato la decisione.
Il motivo del ricorso
Il nucleo centrale del ricorso si basava su un’unica, ma decisiva, argomentazione: il termine massimo di prescrizione per i reati contestati era scaduto il 4 marzo 2022. La sentenza di condanna, tuttavia, era stata pronunciata dal Giudice di Pace solo il 9 marzo 2022, ovvero cinque giorni dopo l’estinzione dei reati. L’imputato sosteneva, quindi, che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo dichiarando l’intervenuta prescrizione.
La prescrizione del reato e l’obbligo del giudice
Questo caso mette in luce un obbligo inderogabile per qualsiasi organo giudicante. La prescrizione del reato non è una mera facoltà a disposizione delle parti, ma una causa di estinzione che il giudice deve rilevare in ogni stato e grado del processo.
Il principio dell’immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p.
L’articolo 129 del Codice di Procedura Penale impone al giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente d’ufficio la presenza di determinate cause di non punibilità, tra cui, appunto, l’estinzione del reato. Questo dovere prevale sulla continuazione del processo e non richiede una sollecitazione (eccezione) da parte dell’imputato o del suo difensore. Il giudice di merito, nel caso specifico, ha erroneamente omesso di effettuare questa verifica preliminare, procedendo a una condanna ormai non più possibile.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in pieno la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno confermato che il calcolo della prescrizione era corretto e che il termine massimo era effettivamente spirato prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 12602/2016). Tale pronuncia ha stabilito che è pienamente ammissibile un ricorso per cassazione basato anche su un unico motivo, qualora questo denunci la mancata declaratoria di una prescrizione già maturata prima della sentenza di merito. Poiché il giudice di primo grado aveva il dovere, sancito dall’art. 129 c.p.p., di dichiarare estinto il reato, la sua omissione ha costituito un errore di diritto che la Cassazione ha il potere di correggere. Di conseguenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio.
Le conclusioni
La sentenza in commento rafforza un principio cardine del diritto processuale penale: il controllo sulla prescrizione del reato è un dovere primario del giudice. La sua omissione costituisce un vizio che può essere fatto valere fino in Cassazione, portando all’annullamento della condanna. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una gestione attenta dei tempi del processo, a garanzia dei diritti dell’imputato e della certezza del diritto.
Cosa succede se un reato si prescrive prima della sentenza di condanna?
Se il reato si prescrive prima della sentenza, il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non può emettere una condanna.
È necessario che la difesa sollevi l’eccezione di prescrizione?
No, non è necessario. La sentenza stabilisce che il giudice deve dichiarare la prescrizione d’ufficio, anche in assenza di una specifica richiesta da parte della difesa, in base all’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice di merito non ha dichiarato la prescrizione già maturata?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che è ammissibile il ricorso con cui si deduce, anche con un unico motivo, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14211 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14211 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Tramite atto di appello convertito in ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 37 d.lgs. 274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen., COGNOME NOME ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 9 marzo 2023, che lo ha condannato per i delitti di cui agli artt. 581, 595 e 612 cod. pen. (fatto commesso in Reggio Calabria il 4 gennaio 2014).
2. Il ricorso è fondato.
Coglie nel segno la censura di cui al secondo motivo, perché correttamente evidenzia come per i delitti contestati all’imputato il termine massimo di prescrizione sia spirato in data 4 marzo 2022 (pur tenuto conto degli otto mesi di sospensione), e, quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che hanno riconosciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – atteso l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i delitti ascritti all’imputato estinti per intervenuta prescrizione.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore