Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22384 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/03/1961
avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza oggi al vaglio della Corte è stata deliberata il 13 giugno 2024 dalla Corte di appello di Palermo, che ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di NOME COGNOME dichiarando la prescrizione del reato di furto monoaggravato a lui ascritto, previa esclusione della contestata recidiva pluriaggravata, confermando nel resto la sentenza quanto alle statuizioni civili.
L’unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge circa la mancata revoca delle statuizioni civili nonostante la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Una volta esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione del reato va collocato al 27 marzo 2022, data in cui è spirato il termine di sette anni e sei mesi, determinato ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. pen., decorrente dalla data di commissione del fatto (20 agosto 2013), cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii di seguito indicati:
dal 3 maggio 2017 al 13 settembre 2017, per astensione del difensore (gg. 133);
dal 27 giugno 2018 al 3 ottobre 2018, per astensione del difensore (gg. 98);
-dal 21 novembre 2018 al 6 febbraio 2019, per astensione del difensore (gg. 77);
-dell’il. marzo 2020, per sospensione legata alla normativa emergenziale anti COVID (gg. 64);
-dall’8 aprile 2022 al 6 maggio 2022 su istanza del difensore (gg. 28).
Da tanto discende che la prescrizione era maturata prima della pronunzia della sentenza di primo grado, che è del 6 maggio 2022.
La maturazione del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di primo grado avrebbe imposto di revocare le statuizioni civili, dovendo trovare applicazione il principio a lume del quale, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283670 – 01).
Le sentenze di primo e secondo grado, dunque, devono essere annullate senza rinvio quanto alle statuizioni civili, che devono essere eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Così è deciso, 21/05/2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
NOME COGNOME GLYPH
Il Pred nte
GLYPH
NOME COGNOME
y’`)