Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24194 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24194 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 10/05/1975 NOME COGNOME nato a GIOIOSA NOME il 28/09/1968
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di
Patti, con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 217 e
224, n. 1), I. fall., ed erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia;
Entrambi i ricorrenti, con il primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art.131-bis, cod.
pen.; con il secondo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’alt- 219,
I. fall.; e, con il terzo motivo, la sola ricorrente NOME COGNOME si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione per non esserle state riconosciute la
circostanze attenuanti generiche e per non esserle stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Il ricorso non è manifestamente infondato, quanto al secondo motivo concernente l’attenuante di cui all’art. 219 legge fall.
Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. In quest’ottica, il reato risulta prescritto. Rilevato che il reato risulta commesso in data 18/12/2015 ed è punito dall’art. 217 I. fall. con la reclusione inferiore nel massimo a sei anni, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, cui si sono aggiunti cento giorni di sospensione, risultando quindi spirato nel settembre 2023.
Ne discende, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data il 26 settembre 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché’ il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 07/05/2025.