Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4317  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO – che ha concluso  chiedendo C (  GLYPH ?re,  INDIRIZZO  GLYPH re—
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RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. relazione all’impossessamento e alla sottrazione di energia elettrica all’ fornitore RAGIONE_SOCIALE (in Casamassima il 04/11/2015).
Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell’imputato che sollev due motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riten aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., evidenziandosi com l’illecita captazione di energia elettrica da parte dell’imputato fosse avv mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica con un cavo di rame, senza alcu evidente alterazione/distruzione del contatore, sicché non fosse in alcun mod possibile parlare di distruzione, alterazione e/o danneggiamento. Lamenta che, su punto, la Corte territoriale si sia rifatta ad un orientamento più datato giurisprudenza di legittimità, senza tener conto del più recente e consolid orientamento al riguardo;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis c pen., per non avere la Corte di appello tenuto conto della recente riforma che investito l’art.131-bis cod. pen., stabilendone l’applicazione in caso di reati quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero l pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena.
 Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso pe l’annullamento senza rinvio per difetto di querela.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sen dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reat cui si procede, essendo spirato in data 04/05/2023 il relativo termine prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (fatto commesso in data 04/11/2015), non risultando sospensioni.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Sussistono, pertant presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’a 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all’adozione della sentenza impugnata (08/02/2023).
È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti d ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non ril sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l’inevi rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immedia applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 20 Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutori di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione d congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella senten impugnata: non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende < la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pe prescrizione.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore