Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31228 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31228 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a Torre del Greco il 04/02/1965
avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore di Civita Loredana, con la quale lo stesso Avvocato ha proposto due motivi nuovi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/11/2024, la Corte d’appello di Palermo, in parzi riforma della sentenza del 17/04/2023 del Tribunale di Marsala, riduceva a mesi di reclusione ed C 250,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME p reato di truffa aggravata (ex art. 61, n. 5, cod. pen.) in concorso (c soggetto rimasto ignoto) ai danni di NOME COGNOME confermando la condan della COGNOME per tale reato.
Avverso la menzionata sentenza del 19/11/2024 della Corte d’appello Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio dif avv. NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’ar comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali con riguardo al rigetto del motivo di appello con il quale aveva chiesto la rinnov
dell’istruzione dibattimentale per non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo che si era svolto in sua assenza.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo al motivo di appello con il quale aveva avanzato «richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a seguito dell’avvenuta conoscenza, da parte dell’odierna imputata, del processo successivamente al suo dibattimento in primo grado avanti al Tribunale di Marsala ed inoltre a seguito della scoperta che a perpetrare i reati per cui è stata condannata era stato il fratello della sig.r COGNOME ovvero il sig. NOME NOME Fabio che all’epoca dei fatti era convivente con la stessa ed in punto di morte gli ha confessato il delitto perpetrato» (così il ricorso).
La ricorrente ha presentato due motivi nuovi.
3.1. Con il primo motivo nuovo, lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d’appello di Palermo «ignorato il primo motivo di gravame e motivato erroneamente l’infondatezza di quest’ultimo facendo invece riferimento al secondo motivo di gravame, tant’è vero che in nessuna parte della predetta sentenza viene fatto riferimento alla effettiva mancata conoscenza del processo di primo grado da parte della Civita».
3.2. Con il secondo motivo nuovo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d’appello di Palermo «errato nel ritenere le prove assunte in primo grado come prove conducenti all’individuazione della colpevolezza della Sig.ra COGNOME e ritenendo corretta la sentenza di primo grado».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso non sia manifestamente infondato, con la conseguenza che si deve rilevare che, successivamente alla pronuncia dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Palermo, è maturata, il 17/01/2025, la prescrizione del reato.
Infatti, poiché, ai sensi del primo comma dell’art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, a un tempo non inferiore a sei anni, considerato che il reato di truffa aggravata ex art. 61, n. 5), cod. pen., è punito con la pena massima di cinque anni di reclusione, il tempo necessario a prescrivere lo stesso reato è di sei anni.
Risultando l’esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che ta interruzione della prescrizione, a norma dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall’art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può
comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi.
Poiché il reato di truffa aggravata ascritto alla Civita è stato commesso il 17/07/2017, non risultando sospensioni del corso della prescrizione, lo stesso reato si è quindi prescritto il 17/01/2025.
Pertanto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.