Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17445 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BORDIGHERA il 26/01/1980
avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito l’avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di CAGLIARI, in difesa di NOMECOGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di CAGLIARI, in difesa della PARTE CIVILE, che ha depositato conclusioni scritte cui si riporta, associandosi al PG e chiedendo di confermare le statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 settembre 2024 il Tribunale di Cagliari ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Cagliari del 31 gennaio 2024 con cui NOME era stata condannata, previa riqualificazione del fatto ascrittole ai sensi dell’art. 590 cod. pen., alla pena di euro 400,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disposta riqualificazione giuridica del fatto, non essendo stato dato comprendere sulla scorta di quali elementi motivazionali il secondo giudice abbia ritenuto di confermare la già effettuata configurazione della fattispecie ai sensi dell’art. 590 cod. pen.
Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento alla prescrizione del reato, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata in epoca successiva all’intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.
Con l’ultima censura, infine, la COGNOME ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la disposta modifica della qualificazione giuridica del fatto, da lesioni personali dolose ex art. 582 cod. pen. a lesioni personali colpose ex art. 590 cod. pen., sarebbe intervenuta in violazione dei suoi diritti defensionali, per l’effetto determinando un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Il difensore della parte civile NOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili così come indicate nella sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo dedotto, di natu pregiudiziale e assorbente rispetto alle ulteriori due censure eccepite.
Il Collegio rileva, infatti, come il delitto oggetto di imputazione sia commesso in data 12 novembre 2016, per cui, considerato il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disp degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., e ritenuta l’assenza di di sospensione o interruzione intervenuti, la prescrizione si era già compiu data 12 maggio 2024, e cioè ben prima della pronuncia della sentenza di appell
Ne consegue, allora, l’accoglimento del secondo motivo di ricorso eccepito dalla COGNOME, atteso che il Tribunale di Cagliari – in assen presupposti per una decisione assolutoria nel merito – avrebbe dovuto dichiar già in quella sede l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, verif prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Ciò fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Cort legittimità, inducendo alla dichiarazione, in questa sede, dell’estinzione de per intervenuta prescrizione.
E’, poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione re superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una ca di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, add pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di m incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa esti (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01) non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sen impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, 244275-01).
Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di mer ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illog valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce, nonché della pa infondatezza delle doglianze eccepite in questa sede, relative a una pres erroneità dell’intervenuta riqualificazione giuridica del fatto contestato alla ai sensi dell’art. 590 cod. pen.
Non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” (cioè presa d’atto), la necessità di assoluzione (Sez.
35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia agli effetti penali dell’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
4. In ragione delle considerazioni espresse e dell’insussistenza di elementi tali da cui poter escludere la già ritenuta riferibilità eziologica alla prevenuta del
condotta lesiva perpetrata in danno della parte civile COGNOME NOME, il
Collegio ritiene di confermare la condanna alle statuizioni civili imposta da parte del primo giudice, in ossequio a quanto previsto dall’art. 578 cod. proc. pen. e
all’interpretazione resa da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01; Sez. U, n. 35490 del
28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273-01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 23 aprile 2025
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