Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12499 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME‘COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Castelvetrano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/04/2024 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 26/01/2022, che aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata ascrittogli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 226 cod. proc. pen., nonchØ carenza di motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha ritenuto il reato ascritto all’imputato procedibile d’ufficio, avendo qualificato la RAGIONE_SOCIALE a partecipazione interamente pubblica; che siffatta affermazione contrasta con le emergenze processuali, sol che si consideri che il giudice di prime cure aveva evidenziato come il ricorrente non fosse dipendente dell’amministrazione regionale, ma di una RAGIONE_SOCIALE privata di somministrazione di lavoro interinale, la RAGIONE_SOCIALE, che lo aveva dato in prestito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta lo aveva affidato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come attività di supporto on site; che, dunque, il rapporto di lavoro in discorso ha natura privatistica; che, di conseguenza, manca la condizione di procedibilità, trattandosi di reato procedibile a querela a seguito RAGIONE_SOCIALE cd. riforma Cartabia; che, invero, mai la RAGIONE_SOCIALE, nØ tanto meno la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
hanno sporto querela; che, peraltro, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata Ł carente, laddove non ha speso una sola parola sulla circostanza per cui la RAGIONE_SOCIALE, dopo essersi costituita parte civile, non solo non ha rassegNOME le proprie conclusioni, ma ha addirittura assunto a tempo indetermiNOME l’imputato.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione. Osserva che il provvedimento impugNOME non ha considerato che il responsabile di RAGIONE_SOCIALE, tale NOME COGNOME, aveva comunicato verbalmente ai dipendenti che l’interruzione per la pausa pranzo non andava timbrata, avendo riportato solo le dichiarRAGIONE_SOCIALE rese dRAGIONE_SOCIALE responsabile dell’area personale di RAGIONE_SOCIALE, che sul punto nulla ha specificato; che nemmeno ha considerato il comportamento collaborativo serbato dal COGNOME nel corso dell’intero procedimento penale, che ha dimostrato di essersi trattenuto spesso oltre l’orario di lavoro, di avere di sovente saltato la pausa pranzo, di aver lavorato da casa anche in orario serale, talora anche mentre era in ferie; che, dunque, in quelle isolate ipotesi prese in considerazione dal capo di imputazione aveva ritenuto di non arrecare danno al datore di lavoro, trattandosi di ritardi marginali che non gli hanno procurato un ingiustificato arricchimento; che, anche in relazione al lavoro straordinario, la motivazione del provvedimento impugNOME Ł carente, atteso che non era possibile effettuare lo straordinario senza una specifica autorizzazione; che, in ogni caso, come risulta anche dal provvedimento che revocava la misura cautelare applicata al COGNOME, nel caso di specie non vi Ł stato ingiusto profitto, nØ danno per l’ente, atteso che l’odierno ricorrente ha svolto prestRAGIONE_SOCIALE lavorative superiori a quelle dovute senza alcuna retribuzione; che la motivazione Ł carente anche con riferimento al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pen., pure puntualmente invocata dRAGIONE_SOCIALE difesa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE esiguità del danno; che ancora la Corte territoriale non ha considerato che le attività lavorative effettuate erano state individuate in base al raggiungimento di obiettivo e non di orario e che, in conformità a tale previsione, la RAGIONE_SOCIALE provvedeva ad emettere le fatture di pagamento; che, infine, anche con riferimento al riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALE non menzione RAGIONE_SOCIALE condanna nel certificato penale, la sentenza impugnata rimane silente.
2.3. Con il terzo motivo chiede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la lettura del dispositivo e comunque in epoca antecedente al deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito precisati e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchØ il reato ascritto a NOME Ł estinto per prescrizione, maturata in data successiva RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello.
1.1. Manifestamente infondato Ł il primo motivo.
Invero, come evidenziato dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, ciò che rileva, ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., Ł la partecipazione interamente pubblica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ente presso il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva allocato il COGNOME e per il quale, dunque, quest’ultimo prestava attività lavorativa, poi retribuita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che materialmente provvedeva ad erogare il compenso previsto contrattualmente per il lavoratore.
Del resto, Ł stato anche di recente affermato che, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse AVV_NOTAIO aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situRAGIONE_SOCIALE di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti
pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico (Sez. 2, n. 20683 del 13/05/2022, COGNOME, Rv. 283406 – 01; Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270665 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270518- 01), come appunto si verifica nel caso di specie. Invero, la ratio RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante in esame, quale traspare anche dai lavori preparatori del vigente codice penale, va individuata nella causazione di un danno che lede esattamente il patrimonio dell’ente pubblico e, con esso, l’interesse patrimoniale dello Stato amministrazione, per cui detta aggravante Ł finalizzata ad apprestare una particolare protezione al patrimonio pubblico.
Orbene, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE partecipazione interamente pubblica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il fatto perturbativo di un siffatto ordine patrimoniale ridonda direttamente nei confronti del patrimonio pubblico rafforzando l’esigenza protettiva che il maggior disvalore del fatto connesso RAGIONE_SOCIALE gravante intende salvaguardare. In tal senso, si Ł affermato che «l’aggravante in parola … facendo espresso riferimento al danno cagioNOME nella sfera giuridica del soggetto passivo pare discostarsi dai casi, del tutto differenti, in cui la disposizione penale fa leva sulla qualità soggettiva del soggetto agente sia quale elemento costitutivo del reato che determina il mutamento del relativo titolo (ad es. peculato/appropriazione indebita) ovvero ne aggrava il disvalore in ragione RAGIONE_SOCIALE qualifica “pubblicistica” rivestita dal soggetto passivo (art. 61 n. 10 cod. pen.). Il danno, infatti, nell’economia RAGIONE_SOCIALE truffa, occupa un ruolo centrale, quale ulteriore evento del reato, dopo l’induzione in errore e l’atto di disposizione patrimoniale, assumendo, al contempo rilievo circostanziale allorchØ il fatto Ł commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico» (Sez. 2, n. 20683/2022, cit.).
In conclusione, la truffa per cui si procede – essendo aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. – Ł perseguibile di ufficio.
1.2. Coglie nel segno la doglianza assorbente e decisiva relativa RAGIONE_SOCIALE omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALE non menzione RAGIONE_SOCIALE condanna nel certificato penale, richiesto con i motivi di appello.
Ed invero, sul punto la sentenza impugnata Ł silente. Tale omissione assume ancor piø rilievo, ove si consideri che all’imputato Ł stato riconosciuto il beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena, di talchŁ non Ł dato comprendere quali siano le ragioni che hanno portato il giudice di secondo grado a non riconoscere l’altro beneficio, pure richiesto.
All’omessa motivazione di cui si discute dovrebbe conseguire a seconda dei casi l’annullamento con o senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza: con rinvio, laddove l’applicabilità del beneficio involga valutRAGIONE_SOCIALE di merito sulla ricorrenza o meno delle condizioni per provvedere sulla richiesta dell’imputato (Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253 – 01; Sez. 3, n. 31349 del 09/03/2017, Diop, Rv. 270639 – 01); senza rinvio, se il predetto beneficio possa essere direttamente disposto dRAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, RAGIONE_SOCIALE stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, quando non vi sia la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 – 01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676 – 01).
Ad un provvedimento di annullamento senza rinvio per detta causale osta, tuttavia, la circostanza per cui nelle more il reato risulta essersi estinto per prescrizione, atteso che, tenuto conto del periodo di sospensione dal 22/09/2021 al 22/12/2021 per complessivi tre mesi (unico evento sospensivo verificatosi), anche a considerare l’ultima violazione, che risale al 07/03/2017, la prescrizione Ł maturata il 07/12/2024. In proposito, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto si verifica in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 21 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 01), l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finchØ il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – 01).
In particolare, le Sezioni Unite Tuzzolino hanno avuto cura di precisare che: «PoichØ la cosa
giudicata si forma sui capi RAGIONE_SOCIALE sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto RAGIONE_SOCIALE preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio RAGIONE_SOCIALE disponibilità del processo nella fase delle impugnRAGIONE_SOCIALE, in caso di condanna la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare RAGIONE_SOCIALE relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione RAGIONE_SOCIALE pena, sicchØ la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finchØ il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato)». Ed invero, «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti RAGIONE_SOCIALE decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti RAGIONE_SOCIALE pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna- l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione RAGIONE_SOCIALE pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez. U, Tuzzolino, in motivazione).
In conclusione, la fondatezza del motivo concernente la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE non menzione RAGIONE_SOCIALE condanna, in quanto afferente ad un punto RAGIONE_SOCIALE decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce e consente, pertanto, di rilevare l’eventuale estinzione del reato per prescrizione nelle more maturata (Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv. 274785 – 01).
1.3. La decisività RAGIONE_SOCIALE questione rende assorbite le altre doglianze contenute rispettivamente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ il reato Ł estinto per prescrizione.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME