Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9479 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 9479  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
COGNOME NOME, nato a Casarano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Lecce nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui agli art 110-648 cod. pen.
e,
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lament l’intervenuta prescrizione già al momento della pronuncia di secondo grado.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. Ricci, Rv. 266819-01, in tema di ricorso per cassazione con il quale si de anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescri maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata d giudice di merito) e fondato.
Per il delitto di ricettazione, il tempo necessario a prescrivere il re individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell’aumento di un quart sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.
Il delitto per cui si procede risulta commesso in data anteriore e pross 31 ottobre 2012 e la circostanza non è oggetto di contestazione (cfr. sente appello, p. 1). Anche aggiungendo alla ordinaria scadenza in data 31 ottobre i complessivi 405 giorni di sospensione dei termini rilevabili dagli att dicembre 2015 al 10 gennaio 2017, per adesione del difensore all’astens dall’attività giudiziaria indetta dall’RAGIONE_SOCIALE prescrizione risultava già maturata alla data del 10 dicembre 2023, a fronte decisione di appello intervenuta il successivo 21 febbraio 2024.
Occorre, quindi, rilevare l’estinzione per intervenuta prescrizione del ascritto al ricorrente, prima della pronuncia di appello, e pro conseguentemente all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ag effetti penali.
Le condanna al risarcimento del danno e alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudizi favore della parte civile NOME AVV_NOTAIO contenuta nella decision secondo grado e non oggetto di impugnazione impone, comunque, data l’incontestata sussistenza della condotta delittuosa e la sua perm connotazione aquiliana, la conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili, con il cons rigetto del ricorso a questi fini.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 21 gennaio 2025.