Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Caltanissetta
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato quella emessa il 25 gennaio 2021, che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione pr il reato di cui agli artt. 81 e 385 cod. pen.
Il ricorso si articola in sei motivi, di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, essendo stato il reato commesso il 23 agosto 2014.
1.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione sul dolo per non avere la Corte di appello considerato che l’imputato non aveva compreso le prescrizioni impostegli per mancata conoscenza della lingua italiana. È risultato provato che le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari non gli sono state tradotte nella lingua da lui conosciuta ovvero l’inglese né è stato nominato un interprete di inglese; solo in accoglimento dell’eccezione difensiva il Tribunale aveva disposto la traduzione in inglese della sentenza, mentre la Corte di appello l’ha disposta in francese e non nella lingua nota al ricorrente. Insufficiente è la motivazione per relationem con riguardo alle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria alla luce delle incongruenze segnalate dalla difesa e non affrontate in sentenza al fine di eliminare il dubbio sulla capacità dell’imputato di comprendere il contenuto delle prescrizioni.
1.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 62 cod. proc. pen. per avere la Corte utilizzato le dichiarazioni dell’imputato riferite dall’operant COGNOME, che le aveva raccolte nel momento in cui gli contestava il reato di evasione.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento delle prove dichiarative acquisite in dibattimento, mancando la prova della evasione dal centro di accoglienza. La descrizione del centro fornita dai testimoni, agenti della polizia di Stato, dimostra che la struttura è amplissima e che era impossibile controllare tutti i locali.
1.5. Con il quinto motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza del fatto per avere la Corte di appello recepito la valutazione del primo giudice, che aveva erroneamente ritenuto confessorie le dichiarazioni rese dall’imputato nel verbale di convalida dell’arresto, atteso che l’ammissione di essere uscito si riferisce alla sera precedente all’arresto, quando egli era uscito insieme ad altro extracomunitario ed erano stati accusati di violazione di domicilio.
1.6. Con l’ultimo motivo denuncia l’erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limitidi seguito indicati e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
Ferma l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819), il primo motivo è fondato.
Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell’eccezione, risultano 35 giorni di sospensione (per rinvio dal 4 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020) e 64 giorni di sospensione di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l’emergenza pandemica da aggiungere al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi. Trattandosi di reato commesso il 23 agosto 2014, il termine massimo di prescrizione, comprensivo delle indicate sospensioni, era maturato il 4 giugno 2022, prima della pronuncia della sentenza di appello.
Non è manifestamente infondato il secondo motivo, riscontrandosi la carenza di motivazione sul dolo, pur potendo escludersi, alla luce dell’esame degli atti, ugualmente consentito dalla natura processuale dell’eccezione, la violazione di legge denunciata.
Da detto esame risulta che sin dal primo atto gli operanti avevano avuto contezza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato, ma che l’elezione di domicilio fu effettuata alla presenza del coordinatore del centro di accoglienza, che parlava inglese, lingua conosciuta dall’arrestato; che analogamente all’udienza di convalida dell’arresto il ricorrente era assistito da interprete di lingua inglese e il decreto di citazione a giudizio fu tradotto notificato a mani; definitiva conferma della indispensabilità della traduzione in detta lingua deriva dalla disposta traduzione della sentenza di appello, erroneamente tradotta in precedenza in francese.
Ciò posto, risulta insufficiente e del tutto inappagante la motivazione resa in sentenza sul dolo, essendosi la Corte di appello limitata a richiamare integralmente la sentenza di primo grado e a condividerne la motivazione, senza fornire puntuale risposta alle censure difensive relative all’insussistenza del dolo per mancata comprensione del contenuto delle prescrizioni dovuto alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato.
Il rinvio alla sentenza di primo grado lascia irrisolto il tema posto dalla difesa, rimandando alle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria COGNOME, i quale aveva affermato (pag. 3 e 5 sentenza di primo grado) di aver avvisato,
anche in inglese, il ricorrente tratto in arresto di non allontanarsi dalla struttura di essere sicuro che avesse compreso in base alla risposta resa alla presenza dell’operatore del centro e che tale prescrizione era stata ribadita anche dai responsabili del centro in un idioma a lui comprensibile, atteso che già risiedeva da tempo presso la struttura e il personale aveva già comunicato con lui in altre precedenti occasioni.
In tal modo il giudice di appello si è sottratto alla puntuale verifica dell sviluppo dei fatti e della utilizzabilità delle dichiarazioni dell’operante, a fro dell’eccezione formulata dalla difesa nell’atto di appello.
Del tutto infondato è il motivo con il quale si contesta la mancanza di prova dell’evasione, basata sulle dichiarazioni dei responsabili del centro, che avevano segnalato che il ricorrente si era allontanato in due occasioni nella stessa giornata senza autorizzazione e per un lasso di tempo non trascurabile (la prima volta sin dal mattino fino alle 15, quando era stato visto fuori dal bar e poi visto rientrare di corsa; la seconda volta nella serata dello stesso giorno).
Anche il motivo connesso diretto a contestare l’impossibilità per gli agenti di perlustrare l’intera struttura a causa delle enormi dimensioni della stessa risulta logicamente disatteso in base alla stessa argomentazione ovvero alla segnalazione dei responsabili del centro, che ben conoscevano gli ambienti e gli ospiti della struttura nonché le prescrizioni imposte al ricorrente.
Tuttavia, stante l’intervenuta prescrizione del reato e non emergendo dagli atti in termini di “evidenza”, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., vi è l’obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
E’ principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445) come nel caso di specie, proprio alla luce delle censure difensive.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto perché prescritto. Così deciso il 09/04/2024