Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41461 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e per il rigetto del ricorso nel resto.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di PADOVA in difesa di COGNOME NOME il quale chiede l’accoglimento del ricorso Nessuno è presente per la parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 14/02/2023 dal Tribunale di Padova e con la quale NOME COGNOME – in relazione al reato previsto dagli artt.624, 61 nn.7 e 11, cod.pen., così qualificata l’originaria imputazione – era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 300,00 di multa, con applicazione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna; l’imputato era altresì stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, liquidati in C 5.500,00; in riferimento a un capo di imputazione nel quale era stato ascritto al prevenuto di essersi impossessato di un borsello, contenente la somma contante di C 5.500,00 oltre ad assegni dall’importo di C 1.700,00, riposto dalla persona offesa NOME COGNOME all’interno dello spogliatoio della propria officina meccanica.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata da parte del giudice di primo grado; rilevando che, dall’istruzione dibattimentale, era emerso – sulla base delle testimonianze acquisite e delle immagini dell’impianto di videosorveglianza – che il COGNOME si era impossessato di un portafoglio appartenente alla persona offesa, come confermato dalla visione delle immagini suddette, dalle quali risultava che l’imputato si era recato nell’ufficio dell’esercizio e poi presso gli spogliatoi e che lo stesso era stato visto nascondere qualcosa dietro la schiena e collocarlo poi all’interno della propria vettura; che, dalla successiva perquisizione, presso tale vettura erano stati rinvenuti C 450,00 in contanti e due ricevute di ricarica di una Postepay per C 1.000,00 e di deposito presso un conto corrente bancario per C 300,00; su tali basi, dopo avere confutato la versione dell’imputato, il giudice di primo grado era quindi giunto a un giudizio di penale responsabilità.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo riguardante il giudizio di penale responsabilità dell’imputato, ritenendo concordi e precisi gli elementi indizianti valorizzati dal giudice di primo grado; ha esposto che, sulla base dell’esame del filmato estratto dalle videocamere di sorveglianza, nel giorno del fatto solo due persone erano entrate all’interno dell’ufficio e che una di esse, identificata nell’imputato, era entrata nello spogliatoio ove la persona offesa aveva lasciato il proprio marsupio contenente un portafoglio; che, una volta uscito dallo spogliatoio, il COGNOME aveva estratto qualcosa dalla tasca posteriore dei pantaloni per riporla nell’area dei sedili posteriori del furgone;
valorizzando altresì gli esiti della perquisizione che avevano consentito di rinvenire la predetta somma in contanti e le due citate ricevute di versamento, evidenziando – ulteriormente – la totale inverosimiglianza della spiegazione alternativa fornita dall’imputato.
Il giudice di appello ha quindi rigettato i motivi riguardanti il perfezionamento delle circostanze previste dagli artt. 61, nn.7 e 11, cod.pen. e la concreta dosimetria della pena; ha rigettato il motivo riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce della valenza neutra dello stato di incensuratezza e del comportamento processuale; infine, ha rigettato il motivo con il quale era stata chiesta la restituzione del denaro e del materiale in sequestro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova.
Ha dedotto che il giudice d’appello avrebbe travisato la prova consistente nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, nella parte in cui aveva ritenuto che il COGNOME avesse estratto qualcosa dalla tasca posteriore per poi deporla sui sedili del proprio automezzo; ha sottolineato che, dalle predette immagini, si sarebbe intravisto unicamente un movimento delle mani dell’imputato senza che fosse possibile osservare alcun oggetto; rimanendo, quindi, perfezionato un errore percettivo decisivo ai fini della condanna.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza della legge penale in ordine a una pretesa inversione dell’onere della prova.
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe: a) sorvolato sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della parte civile costituita; b) preteso che fosse l’imputato a fornire elementi di prova a discarico; ha dedotto che l’entità del danno riportato dalla persona offesa (C 5.500,00) si fondava sulle sole dichiarazioni di quest’ultima i senza alcun ulteriore supporto probatorio, nonostante l’anomalia rappresentata dalla custodia di una tale ingente somma all’interno (tiì di un portafoglio; ha quindi dedotto che la Corte avrebbe denegatoiRprincipi in tema di presunzione di non colpevolezza di cui all’art.27, comma 2, Cost.
e all’art.6 della CEDU; evidenziava la non corrispondenza tra le sonnm.
I
rinvenute nella disponibilità dell’imputato e quella asseritamente sottratta, richiamando le considerazioni sviluppate nel primo motivo e inerenti al mancato raggiungimento della prova della sottrazione.
Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza della legge penale in ordine all’art.240 cod.pen.l 4
Ha contestato la conferma della confisca della carta Postepay e della ricevuta di pagamento sul conto corrente bancario, assumendo che il versamento di somme successivo al fatto non avesse assunto alcuna rilevanza ai fini della consumazione del reato di furto, deducendo comunque il difetto motivazionale sul punto.
Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.130 cod.proc.pen., in relazione all’art.546 cod.proc.pen.
Ha dichiarato di impugnare l’ordinanza con la quale la Corte territoriale, ai sensi dell’art.130 cod.proc.pen., aveva corretto il dispositivo della sentenza nel punto in cui aveva omesso di condannare l’imputato alle spese nei confronti della parte civile costituita; ritenendo che tale omissione non fosse emendabile con il subprocedimento di correzione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo della confisca, con rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va pregiudizialmente esaminato il profilo inerente alla maturazione del termine di prescrizione in ordine al trattamento edittale previsto per il reato contestato.
Difatti, con statuizione non fatta oggetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero, la fattispecie, originariamente contestata ai sensi dell’art.624-bis cod.pen., era stata derubricata in quella di furto semplice, commesso in presenza delle aggravanti comuni previste dall’art.61, nn.7 e 11, cod.pen.; ragione per la quale, ai fini del calcolo dei termini massimi di prescrizione, occorre fare riferimento al trattamento edittale previsto per la fattispecie di furto semplice (prevedente la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da C 154,00 a C 516,00), non concorrendo alcuna delle aggravanti previste dall’art.625 cod.pen. (in presenza delle quali il trattamento edittale prevede una pena compresa tra i due e i sei anni di
reclusione e la multa da C 927,00 a C 1.500,00) e rilevando che l’innalzamento della pena da tre a dieci anni e da C 206,00 a C 1.549,00 è previsto, ai sensi dell’art.625, ultimo comma, cod.pen., solo qualora una o più delle aggravanti comuni concorrano con almeno una delle circostanze previste dall’art.625, cod.pen., non contestate nel caso in esame.
Ne consegue, in riferimento al trattamento edittale previsto per la fattispecie di furto semplice, che – ai sensi dell’art.157, comma 1, cod.pen. e in riferimento al regime applicabile ratione temporis (coincidente, visto il tempo del commesso reato, 06/09/2016, con quello previsto dall’abrogata I. 5 dicembre 2005, n.251, cfr. la parte motiva di Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175) nonché in relazione agli artt. 160 e 161 cod.pen. – il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei.
A tale termine, devono peraltro aggiungersi – ai sensi dell’art.159 cod.pen. – i periodi di sospensione determinati dall’adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi di categoria (la quale non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., da ultima Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154) e pari a complessivi 449 giorni nonché i sessanta giorni determinati dal rinvio per legittimo impedimento dell’imputato disposto all’udienza dell’11/02/2020 per complessivi 509 giorni.
Ne consegue che, al momento della pronuncia della sentenza di appello (24/02/2025)1 il termine di prescrizione massima non era ancora decorso.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato quanto al quarto motivo, con la conseguenza che, dovendosi ritenere correttamente instaurato il rapporto processuale in ordine al presente giudizio di impugnazione (contrariamente a quanto riscontrabile in caso di ricorso inammissibile, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266, conf. Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218), il medesimo termine massimo di prescrizione deve invece intendersi decorso al momento della pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai fini penali, esaminandosi i motivi attinenti all’an della responsabilità
del ricorrente ai soli fini civili ai sensi dell’art.578, comma primo, cod.proc.pen.
Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto recanti ragioni di censura in ordine alle argomentazioni spiegate dai giudici di merito in punto di penale responsabilità dell’imputato.
I motivi stessi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e comunque versati integralmente in fatto foltre che meramente reiterativi di censure già prese in esame da parte del giudice di appello e da questi rigettate con motivazione intrinsecamente logica.
Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso – in via logicamente pregiudiziale – che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556, tra le altre).
Ricorda, altresì, che non è consentita in sede .k’ l l egittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).
Mentre, rispetto al dedotto vizio di travisamento della prova, il vizio medesimo può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso – come quello di specie – di cosiddetta “doppia conforme “, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia “, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante,
quando non abbiano carattere di decisività , ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
5. Tanto premesso, va osservato che i giudici di merito hanno dato ampiamente conto degli elementi probatori emergenti dalla testimonianza della persona offesa e dai filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza.
In particolare, i giudici di merito hanno dato atto delle intrinsecamente coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa, nella parte in cui la stessa ha dichiarato di aver lasciato nello spogliatoio il borsello con, all’interno, la somma contante di € 5.500,00 e che – nel lasso temporale in cui si è verificata la sottrazione – due sole persone, una delle quali, riconosciuta nell’odierno imputato, si era recata presso lo spogliatoio per rimanervi per alcuni minuti; successivamente, la persona offesa aveva quindi dichiarato di aver visto il COGNOME che metteva le mani dietro lo schiena per nt , prendere qualcosa che aveva riposto nella propria vettura, sita all’esterno dell’officina.
A tale proposito va quindi ricordato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroseA rispetto a quelleR cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
Nel caso di specie, contrariamente alla prospettazione difensiva contenuta nel secondo motivo di ricorso, i giudici di merito non hanno posto alla base del giudizio di responsabilità le sole dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, ma hanno ritenuto le stesse pienamente corroborate dalle immagini estratte dalle videocamere di sorveglianza; in particolare, nel riassunto contenuto alla pag.5 della sentenza di primo grado,
il giudice di merito ha descritto compiutamente i movimenti dell’imputato ricavabili dalle suddette immagini e la loro idoneità a comprovare che lo stesso avesse estratto qualcosa dall’interno dei pantaloni per poi collocarla nella propria vettura.
Ne consegue,yche le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso sono di rango meramente oppositivo e tendenti solo a sollecitare una diversa lettura di materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito con argomentazioni non palesemente illogiche; rilevando anche, ai fini del rispetto del necessario onere di autosufficienza, che la difesa del ricorrente non ha allegato gli atti (specificamente consistenti negli estratti delle videocamere di sorveglianza) astrattamente idonei a confutare la lettura datane dai giudici di merito secondo la propria prospettazione.
Peraltro, va rilevato che i giudici stessi hanno evidenziato, a ulteriore sostegno delle loro conclusioni, anche la non credibilità della versione data dalla persona offesa in ordine alla provenienza del denaro poi trovato nella propria disponibilità, non corroborata da alcuna produzione documentale; evidenziando, altresì, che tale disponibilità era da ritenersi non coerente con quanto dichiarato dallo stesso imputato in ordine all’entità del proprio stipendio, anche sulla base della documentazione bancaria acquisita agli atti.
6. Il terzo motivo è infondato.
In relazione alla tematica inerente all’adozione della confisca facoltativa, ai sensi dell’art.240, comma 1, cod.pen., questa Corte ha osservato che il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062); fermo restando che è necessario l’accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di “indispensabilità”, volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991).
Nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte territoriale deve ritenersi incoerente con i predetti principi ) , ( avendo la stessa giustificato il provvedimento ablatorio sulla base della dedotta strumentalità con il reato, essendosi “realizzata attraverso l’accreditamento e l’avvenuto pagamento delle somme la definitiva appropriazione delle medesime”.
Si tratta peraltro di argomentazioni non conciliabili con il momento consumativo del reato di furto, coincidente con l’appropriazione della res, in riferimento alla quale le condotte di versamento delle somme sulla predetta carta di credito assumono il mero valore di post facta, impedendo di ravvisare qualsiasi nesso di strumentalità tra i predetti beni e il reato.
Ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in riferimento all’art.620, lett!), cod.proc.pen., sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con eliminazione della statuizione inerente alla confisca e restituzione della carta Postepay e della documentazione confiscata all’avente diritto.
7. Il quarto motivo è infondato.
A tale proposito, sulla base di orientamento ormai del tutto prevalente e A cui questa Corte ritiene di dover dare continuità, è emendabile, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la sentenza che abbia omesso di condannare l’imputato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile qualora – come nel caso di specie – non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre il rigetto delle richieste della parte civile o la compensazione, totale o parziale, di dette spese (Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Bannati, Rv. 280926; Sez. 6, Ordinanza n. 22430 del 23/05/2025, Clemente, Rv. 288277).
Va quindi concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai fini penali e con rigetto del ricorso agli effetti civili; con annullamento senza rinvio in ordine al punto concernente la confisca e restituzione dei predetti beni all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì senza rinvio la medesima sentenza relativamente alla confisca della carta Postepay e della documentazione in
sequestro, statuizione che elimina, disponendo la restituzione di tali oggetti all’avente diritto. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 18 novembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME