Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7170 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7170 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BERGAMO il 29/09/1995
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 29 giugno 2021 con cui Bovisio NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato pari a 1,18 g/l). Con l’aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per mancata dichiarazione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; vizio di motivazione e violazione di legge per intervenuta condanna per un fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione; vizio di motivazione e violazione di legge per omesso regolare accertamento della sua responsabilità penale.
Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che i motivi dedotti dal ricorrente non siano manifestamente infondati, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
E’, infatti, intervenuto in data 8 luglio 2024 il decorso del termine di prescrizione del reato.
Risultando, pertanto, ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, deve essere espressa la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
E’, poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. E infatti, a prescindere dalla
fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pu se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275-01).
Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.
Non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” (cioè presa d’atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore