Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla la Condanna per Decorrenza dei Termini
Il tempo può essere il peggior nemico o il miglior alleato nel processo penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la prescrizione del reato possa intervenire e determinare l’esito di un procedimento, portando all’annullamento di una condanna. Analizziamo insieme questo caso per capire le dinamiche processuali che hanno condotto a tale decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, ovvero per aver reso false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. Non rassegnandosi alla condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.
2. La contestazione del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
È proprio su questo secondo punto che la Suprema Corte ha incentrato la sua attenzione preliminare, giudicandolo non manifestamente infondato. Secondo i giudici, la motivazione della Corte di Appello sul diniego della particolare tenuità del fatto era troppo generica e basata erroneamente sul concetto di abitualità del comportamento, senza che vi fosse un precedente specifico a sostegno di tale valutazione.
Prescrizione Reato: La Decisione della Cassazione
Nonostante uno dei motivi di ricorso fosse meritevole di approfondimento, la Corte di Cassazione ha dovuto arrestare la sua analisi. I giudici hanno infatti rilevato un fatto processuale dirimente: nel frattempo, il reato si era estinto. Il termine massimo di prescrizione del reato era maturato il 29 febbraio 2024, una data antecedente alla celebrazione dell’udienza in Cassazione.
Questo ha reso superfluo un eventuale annullamento con rinvio alla Corte di Appello, poiché quest’ultima avrebbe dovuto, come primo atto, dichiarare essa stessa l’avvenuta prescrizione. Di fronte a questa evenienza, la Suprema Corte ha applicato un principio fondamentale del nostro diritto processuale.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, in assenza di elementi che potessero condurre a un proscioglimento nel merito in modo assolutamente incontestabile (come previsto dall’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale), la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione deve prevalere. Questo principio è stato consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 35490/2009, Tettamanti), le quali hanno chiarito che l’assoluzione nel merito prevale sulla prescrizione solo quando le ragioni dell’innocenza dell’imputato emergono in modo palese e inequivocabile dagli atti processuali, senza necessità di ulteriori valutazioni.
Nel caso di specie, non sussistendo tale evidenza, e poiché il ricorso non era palesemente inammissibile, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto del decorso del tempo e dichiarare l’estinzione del reato.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In pratica, la condanna viene cancellata non perché l’imputato sia stato riconosciuto innocente, ma perché lo Stato ha perso il suo diritto di punire a causa del tempo trascorso. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale dei termini di prescrizione nel processo penale e come essi possano influenzare l’esito finale di una vicenda giudiziaria, anche quando si è giunti all’ultimo grado di giudizio.
Quando interviene la prescrizione del reato?
La prescrizione interviene quando, dalla commissione del reato, è trascorso un determinato periodo di tempo fissato dalla legge senza che sia stata emessa una sentenza di condanna definitiva. Nel caso specifico, il termine si è compiuto il 29 febbraio 2024.
Cosa succede se il reato si prescrive durante il ricorso in Cassazione?
Se il ricorso non è manifestamente infondato o inammissibile, la Corte di Cassazione è tenuta a dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Di conseguenza, annulla la sentenza di condanna senza rinviare il caso a un altro giudice.
L’assoluzione nel merito prevale sempre sulla prescrizione?
No. Secondo la legge e la giurisprudenza citata nella sentenza (art. 129, comma 2, c.p.p.), l’assoluzione nel merito prevale sulla declaratoria di prescrizione solo se le prove dell’innocenza dell’imputato sono così evidenti da risultare in modo assolutamente incontestabile dagli atti processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31469 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Il ricorrente propone due motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen. e violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, giacché la motivazione della Corte di appello è generica per quanto attiene alla non particolare tenuità del fatto ed è errata quando fa leva anche sull’abitualità, laddove il precedente non è specifico;
Deve tuttavia rilevarsi come nel frattempo il reato sia estinto per prescrizione essendosi il relativo termine compiuto il 29 febbraio 2024, cosi rendendo superfluo l’annullamento con rinvio perché il Giudice di appello dovrebbe innanzitutto rilevare la prescrizione.
Sicché, in difetto di elementi che possano comportare, in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275), va rilevato il decorso del termine di prescrizione alla data del 29 febbraio 2024.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.