Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32630 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32630 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di NOME COGNOME e NOME per i delitto aggravati di lezioni personali e minaccia.
Nell’interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod pen.), segnatamente deducendo:
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declarator di estinzione dei reati per prescrizione il 26 giugno 2024, ossia il giorno precedente alla pronuncia appello (primo motivo);
la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena (e segnatamente l’irrogazione di una pena illegale; secondo motivo).
Il primo motivo di impugnazione è fondato, rimanendo assorbito il secondo.
Difatti, il termine di prescrizione del reato (commesso il 9 ottobre 2016), pari a sette a e sei mesi (tenendo conto dell’interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione p 78 giorni (18 giorni dall’il febbraio 2019 al 1° marzo 2019, per il differimento su richiesta difesa; 60 giorni dal 1° marzo 2019 al 13 maggio 2019, in ragione del differimento per legittim impedimento del difensore), è in effetti spirato il 26 giugno 2024.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Restano fermi gli effetti civili, non oggetto di alcuna censur occorrendo dilungarsi per osservare che l’estinzione dei reati è maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estin per prescrizione, fermi gli effetti civili.
Così deciso il 25/06/2025.