Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla Condanna per Furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14130/2024) offre un importante chiarimento sul tema della prescrizione reato e sul suo impatto nel processo penale. Anche di fronte a una condotta illecita provata, il decorso del tempo può portare all’annullamento di una condanna, come avvenuto in un caso di furto aggravato. La pronuncia sottolinea un principio fondamentale: la prescrizione deve essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche in assenza di una specifica richiesta della difesa.
I Fatti del Processo
Il caso riguardava un individuo condannato in primo grado per il reato di furto, con le aggravanti della destrezza e dell’esposizione della cosa alla pubblica fede. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, escludendo una delle aggravanti e riducendo la pena a un anno di reclusione e 300 euro di multa. Nonostante la conferma della colpevolezza, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni: una sulla sussistenza dell’aggravante della destrezza e l’altra, decisiva, sull’intervenuta prescrizione del reato.
La Questione dell’Aggravante della Destrezza
Il primo motivo di ricorso contestava la configurabilità dell’aggravante della destrezza (art. 625, n. 4 c.p.). La difesa sosteneva che le modalità del furto non integrassero tale circostanza. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato questo motivo manifestamente infondato.
Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (in particolare la sent. n. 23549/2020), la Corte ha ribadito che la destrezza non si limita al borseggio o al contatto fisico con la vittima. Essa sussiste anche quando la condotta abile e repentina riguarda direttamente il bene sottratto, che si trova sotto l’immediata vigilanza della persona offesa. Ad esempio, sottrarre un oggetto appoggiato su un veicolo mentre il proprietario è girato di spalle a conversare configura pienamente tale aggravante.
Il Ruolo Decisivo della Prescrizione Reato
Il secondo motivo di ricorso si è rivelato vincente. La difesa ha correttamente evidenziato che il reato, commesso il 10 gennaio 2014, si era estinto per prescrizione il 10 luglio 2021. Tale data era anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello, emessa il 6 dicembre 2022. Il giudice di secondo grado, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato invece di confermare, seppur parzialmente, la condanna.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha accolto il secondo motivo, annullando la sentenza senza rinvio. La motivazione si fonda su due pilastri:
1. L’obbligo di immediata declaratoria: Ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, il giudice ha il dovere di dichiarare immediatamente d’ufficio le cause di non punibilità, tra cui la prescrizione, in ogni stato e grado del processo.
2. L’ammissibilità del ricorso: La Cassazione ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. Ricci, n. 12602/2016), secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca, anche per la prima volta, la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. Il mancato rilievo da parte del giudice di merito costituisce un errore di diritto che la Suprema Corte è tenuta a correggere.
Di conseguenza, avendo accertato che il termine di prescrizione era spirato prima della decisione d’appello, la Cassazione non ha potuto fare altro che annullare la condanna perché il reato era ormai estinto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce l’importanza della prescrizione reato come istituto di garanzia nel sistema penale. Essa stabilisce un limite temporale all’esercizio della pretesa punitiva dello Stato, assicurando la certezza del diritto. La decisione evidenzia che il controllo sul decorso dei termini di prescrizione è un dovere del giudice, la cui omissione può essere fatta valere con successo in Cassazione, portando all’annullamento della condanna. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la verifica dei termini prescrizionali deve essere una priorità costante in ogni fase del procedimento, poiché può determinare l’esito del processo indipendentemente dall’accertamento della colpevolezza.
Quando si configura l’aggravante della destrezza nel furto?
L’aggravante della destrezza sussiste non solo in caso di contatto fisico con la vittima (es. borseggio), ma anche quando la condotta abile e repentina riguarda direttamente il bene sottratto che si trovi alla portata e sotto l’immediata vigilanza della persona offesa, anche se quest’ultima è momentaneamente distratta o girata di spalle.
Cosa succede se un reato si prescrive prima della sentenza di appello?
Se il reato si estingue per prescrizione prima della sentenza di appello, quest’ultima, qualora condanni l’imputato, è illegittima e deve essere annullata. Il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato non appena ne matura il termine.
È possibile ricorrere in Cassazione se il giudice d’appello non ha dichiarato la prescrizione già maturata?
Sì, è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è ammissibile anche se deduce per la prima volta l’intervenuta prescrizione del reato, a condizione che questa sia maturata prima della sentenza impugnata. Il mancato rilievo da parte del giudice d’appello costituisce un errore di diritto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14130 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, entrambi a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 6 dicembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure, che lo condannava per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 4 e 6, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625 n. 6 e riducendo la pena ad anni 1 di reclusione ed Euro 300,00 di multa (fatto commesso in Perugia il 10 gennaio 2014)
Ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio di legge in relazione all’art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del fatto commesso con destrezza, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta “destra” investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. (Nella specie l’agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta).» (Sez. 5, Sentenza n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361);
Ritenuto che il secondo motivo è fondato, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, pacificamente commesso il 10 gennaio 2014, si è estinto in data 10 luglio 2021: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266818, che ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – atteso l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all’imputato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato esinto è estinto per prescrizione.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere relatore