Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla la Condanna Anche se il Ricorso è per Altri Motivi
L’estinzione del reato per prescrizione rappresenta un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, basato sulla necessità di definire i procedimenti penali entro un tempo ragionevole. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6954/2024) offre un chiaro esempio di come questo istituto possa intervenire e determinare l’esito di un processo, anche nelle sue fasi finali. In questo caso, la Suprema Corte ha annullato una condanna non perché ha accolto le ragioni di merito dell’imputato, ma perché ha rilevato il decorso del tempo massimo per punire il reato.
I Fatti: La Vicenda Processuale
Un cittadino era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Verona per una violazione dell’art. 116, comma 15, del Codice della Strada, un fatto commesso il 14 agosto 2017. La pena inflitta era di sei mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda. 
Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della prima sentenza, aveva ridotto la pena a due mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la sua colpevolezza non fosse stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio, lamentando una violazione delle norme sulla valutazione della prova.
Il Ricorso e la Sorprendente Decisione sulla Prescrizione del Reato
Il cuore della questione portata davanti alla Corte di Cassazione era la presunta mancanza di prove. Tuttavia, i giudici supremi, prima ancora di esaminare nel merito la doglianza, hanno spostato la loro attenzione su un aspetto preliminare e dirimente: l’estinzione del reato per prescrizione.
Il reato contestato prevedeva un termine di prescrizione massimo di cinque anni. Essendo stato commesso il 14 agosto 2017, questo termine era inesorabilmente scaduto il 14 agosto 2022, ovvero dopo la sentenza d’appello ma prima della decisione della Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito un punto cruciale di procedura penale. Affinché si possa dichiarare la prescrizione maturata dopo una sentenza di condanna, è necessario che l’impugnazione presentata sia valida e ammissibile. Nel caso di specie, il ricorso dell’imputato non presentava profili di manifesta infondatezza o inammissibilità. Questo ha permesso l’instaurazione di un valido rapporto processuale dinanzi alla Cassazione.
Una volta verificata l’ammissibilità del ricorso, la Corte ha il dovere di rilevare d’ufficio la presenza di cause di non punibilità, come la prescrizione. Poiché il termine massimo era spirato, i giudici hanno dovuto applicare l’art. 129 del codice di procedura penale e dichiarare l’estinzione del reato. Di conseguenza, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio.
La Corte ha inoltre precisato che non sussistevano i presupposti per un’assoluzione nel merito (la cosiddetta formula ‘piena’), poiché dagli atti non emergeva con ‘evidenza’ l’insussistenza del fatto o che l’imputato non lo avesse commesso. In assenza di tale evidenza, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale su qualsiasi altra valutazione.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale che prevale sull’accertamento di merito, a meno che non emerga la prova evidente dell’innocenza dell’imputato. La decisione dimostra come il decorso del tempo possa avere un impatto decisivo sull’esito di un procedimento penale, portando all’annullamento di una condanna anche quando l’appello è stato presentato per motivi completamente diversi. Ciò sottolinea l’importanza della ragionevole durata del processo come garanzia per il cittadino e come limite al potere punitivo dello Stato.
 
Quando un reato si estingue per prescrizione?
Un reato si estingue per prescrizione quando, dalla data in cui è stato commesso, è trascorso il tempo massimo stabilito dalla legge (in questo caso, cinque anni) senza che sia intervenuta una sentenza definitiva e irrevocabile.
Cosa succede se la prescrizione matura dopo la sentenza d’appello e prima della decisione della Cassazione?
Se viene presentato un ricorso ammissibile in Cassazione, la Corte Suprema ha il dovere di rilevare l’intervenuta prescrizione. Di conseguenza, deve annullare la sentenza di condanna senza rinviare il caso a un altro giudice, dichiarando il reato estinto.
La Corte può assolvere un imputato nel merito anche se il reato è prescritto?
Sì, la Corte di Cassazione può pronunciare un’assoluzione piena (nel merito) anche in caso di reato prescritto, ma solo se dagli atti processuali emerge in modo evidente e inequivocabile che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7   Num. 6954  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
 Con sentenza in data 8.4.2021 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Verona in data 27.11.2019 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto commesso in Sona il 14.8.2017) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 4500 di ammenda, ha ridotto la pena a mesi due di arresto ed Euro 2500,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 533 cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell’imputato senza aver raggiunto la prova degli elementi costitutivi della fattispecie.
Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l’intervenuta causa estintiva del reato di cui all’art. 116 cod. strada, essendo spirato il relati termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, trattandosi di fatto commesso in data 14.8.2017.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza della doglianza ovvero perché basata su censure non deducibili in sede di legittimità.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 14.12.2023