Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1897 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 20.1.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinta per intervenuta prescrizione.
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese, in data 22.6.2021, aveva riconosciuto NOME responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi “lieve” contemplata al capoverso dell’art. 648 cod. pen., applicata inoltre la diminuente per la scelta del rito, lo aveva infine condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 100 di multa’ oltre al pagamento delle spese processuali;
ricorre per cassazione NOME a mezzo del difensore deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riguardo alla disciplina applicabile in materia di prescrizione: rileva, infatti, che la Corte d’appello ha ricusato di prendere atto della intervenuta prescrizione del reato alla luce della legge applicabile all’atto della sua consumazione, ovvero della ricezione della res di origine delittuosa; segnala che, proprio tenuto conto della data di consumazione del reato individuata dalla Corte nell’1.2.2003, sarebbe stato necessario applicare la disciplina vigente in quel momento in quanto più favorevole rispetto alla legge 251 del 2005;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato: osserva, infatti, che, proprio alla luce della legge vigente al momento del fatto, il bilanciamento tra circostanze di opposto segno aveva rilievo anche ai fini della individuazione del tempo necessario ai fini della prescrizione che’ di conseguenza, tenuto conto del giudizio di equivalenza operato nel caso di specie, era già interamente decorso alla data della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Con sentenza del 22.6.2021, all’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Torino aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione in quanto trovato in possesso, in data 1.8.2015, di un documento di identità e di una patente di guida risultati provento di furto; riconosciuta l’attenuante di cui al(l’odierno)comma terzo dell’art. 648 cod. pen. nonché le circostanze attenuanti generiche stimate complessivamente prevalenti sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro
100 di multa, così determinata anche per effetto della diminuente legata alla scelta del rito.
La Corte di appello, giudicando sul gravame interposto nell’interesse dell’imputato, ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione del reato che era stata sollevata dalla difesa alla luce della data di consumazione, coincidente con la materiale ricezione della res di provenienza furtiva, collocabile nei primi mesi del 2003.
Ha osservato, infatti, che, pur considerando il tempus commissi de//ct/ in quello indicato dalla difesa, il tempo necessario per prescrivere il reato era stato individuato in quello di anni 22, mesi 2 giorni 20 “… in considerazione della natura qualificata della recidiva (reiterata specifica infraquinquennale), la quale senz’altro non può ritenersi esclusa per il sol fatto dell’errato giudizio di subvalenza di cui le stesse sono state oggetto ad opera del Tribunale” (cfr., pag. 4 della sentenza in esame).
2. E’ vero che la recidiva qualificata (reiterata, specifica ed infraquinquennale), in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., nella vigente formulazione, sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, COGNOME che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del “ne bis in idem sostanziale” o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso RAGIONE_SOCIALE /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione).
Ed è anche vero che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. nel testo vigente, esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr., tra le tante, Sez. 1 – , n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 – 01).
3. E, tuttavia, il testo dell’art. 157 cod. pen., antecedente la riforma del 2005, stabiliva espressamente, al secondo comma, che “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena
stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti”; al terzo comma, che “.. nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, si applicano a tale effetto le disposizioni dell’art. 69”.
Nel caso di specie, il primo giudice aveva (erroneamente) operato il giudizio di bilanciamento e stimato le attenuanti complessivamente prevalenti sulla contestata recidiva.
E, tuttavia, anche volendo “limitare” l’esito del giudizio di comparazione alla (mera) equivalenza, non v’è dubbio che, proprio alla stregua della previsione sopra riportata, nel testo vigente al momento della consumazione del reato, del giudizio di valenza occorreva tener conto sicché il termine di prescrizione andava considerato alla luce della pena massima per il delitto di ricettazione, pari ad otto anni, con la conseguente individuazione del termine massimo di prescrizione (considerati gli atti interruttivi), in anni quindici; termine che, considerato tempus commissi delicti ai primi mesi del 2003, era interamente spirato alla data di adozione della sentenza di appello.
Non è inutile ribadire che, in caso di successione di leggi nel tempo, l’individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell’art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo (cfr., così, ad esempio, Cass. Pen., 24.10.2014 n. 50.047, COGNOME che ha riaffermato tale principio in materia di norme sugli stupefacenti spiegando che, in relazione alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo dall’art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, per le droghe pesanti risulta di maggior favore la precedente disciplina, laddove la circostanza attenuante di cui al citato comma quinto sia stata giudicata prevalente rispetto ad una circostanza ad effetto speciale che comporti un aumento di pena in misura superiore alla metà come la recidiva reiterata aggravata di cui all’art. 99, comma quarto, secondo periodo, cod. pen.).
Per altro verso, è pacifico che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui non vi sia prova certa della dat di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del “favor rei”, in prossimità della data di commissione del delitto presupposto (cfr.,
Sez. 2 – , n. 44322 del 15/10/2021, GLYPH Ceglia, GLYPH Rv. 282307 GLYPH 01; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480 – 01).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15.12.2023