Prescrizione Reato: La Cassazione Conferma la Sua Prevalenza sui Motivi di Ricorso
Quando un reato si estingue per prescrizione, cosa accade ai motivi di ricorso presentati dall’imputato? La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21462/2025, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la declaratoria di prescrizione del reato ha la precedenza su tutto, assorbendo l’analisi nel merito delle doglianze difensive. Questa decisione conferma un orientamento consolidato, basato sul principio di economia processuale e sull’immediata applicabilità delle cause estintive.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato in Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002, commesso in data 26 maggio 2017. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due specifici vizi:
1. Violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo del reato.
2. Erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Successivamente, la difesa ha depositato una memoria con la quale ha sollevato l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
La Decisione della Corte e la Prescrizione del Reato
La Suprema Corte, investita della questione, ha accolto l’eccezione relativa alla prescrizione. I giudici hanno constatato che il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto, era spirato il 26 novembre 2024.
Di conseguenza, la Corte non ha proceduto all’esame dei motivi di ricorso proposti dall’imputato. Ha invece applicato il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice ha l’obbligo di dichiararla immediatamente. L’impugnazione è stata ritenuta ammissibile, non presentando profili che potessero incidere sulla valida instaurazione del rapporto processuale, e ciò ha permesso alla Corte di rilevare d’ufficio la causa estintiva.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale granitico, richiamando due importanti sentenze delle Sezioni Unite (n. 1021/2001 e n. 35490/2009). Il principio cardine è quello dell’immediata applicabilità della causa estintiva. Questo significa che, qualora emerga una causa di estinzione come la prescrizione, essa prevale su ogni altra questione, inclusi eventuali vizi della sentenza impugnata o nullità procedurali.
La logica sottostante è di economia processuale: sarebbe contrario ai principi del giusto processo disporre un rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, quando l’esito finale sarebbe comunque, e inevitabilmente, una declaratoria di estinzione del reato. Pertanto, l’esame dei motivi di ricorso, anche se potenzialmente fondati, diventa superfluo.
La Corte specifica inoltre che non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata quando il reato è già prescritto, poiché il giudice del rinvio non potrebbe fare altro che dichiarare l’estinzione.
L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dall’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, che impone al giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito se l’innocenza dell’imputato risulta evidente ‘ictu oculi’, cioè senza la necessità di ulteriori approfondimenti. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che non sussistessero le condizioni per tale tipo di pronuncia assolutoria.
Le Conclusioni
La sentenza in commento rafforza un pilastro del diritto processuale penale: la prescrizione del reato è una causa estintiva che, una volta maturata, ‘paralizza’ il processo e impone una declaratoria immediata, a condizione che l’impugnazione sia ammissibile. Per la difesa, ciò significa che il monitoraggio costante dei termini di prescrizione è una strategia cruciale, capace di determinare l’esito del giudizio a prescindere dalla fondatezza delle altre argomentazioni. Per il sistema giudiziario, questo principio garantisce la certezza del diritto e l’economia processuale, evitando la celebrazione di processi il cui esito è già segnato dal trascorrere del tempo.
Se un reato si prescrive mentre è in corso un ricorso in Cassazione, cosa succede?
La Corte di Cassazione, se il ricorso è ammissibile, è tenuta a rilevare d’ufficio la causa estintiva e a dichiarare l’estinzione del reato. Questa decisione prevale sull’esame dei motivi di ricorso.
La Corte di Cassazione può esaminare i vizi di motivazione della sentenza precedente se il reato è prescritto?
No. Secondo l’orientamento consolidato citato nella sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di un eventuale rinvio avrebbe comunque l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione.
In caso di prescrizione, è sempre esclusa una pronuncia di assoluzione nel merito?
No. Una pronuncia di assoluzione nel merito è possibile anche in caso di prescrizione, ma solo se ricorrono le condizioni dell’art. 129, comma 2, c.p.p., ovvero se l’innocenza dell’imputato risulta evidente dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti. Nel caso esaminato dalla sentenza, tali condizioni non sono state riscontrate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21462 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COPERTINO il 28/07/1965
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza della Corte d’appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso il 26 maggio 2017.
Il ricorrente deduce: I) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’elemento soggettivo del reato. II) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La difesa ha depositato tempestiva memoria nella quale, oltre a riportarsi ai motivi di ricorso, ha invocato la declaratoria di estinzione del reato p intervenuta prescrizione.
Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione alla data del 26/11/2024 – in assenza di cause di sospensione della prescrizione – e non presentando l’impugnazione profili d’inammissibilità suscettibili d’incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
E’ il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordin generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275:”In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva”). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
non potendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza del fatto reato e la estraneità
ad esso dell’imputato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 20 maggio 2025
NOME esidente
Il Consigliere estensore