Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11829 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della Corte d’appello di Napoli letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha assolto l’imputato, ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., per particolare tenuità del fatto, in relazione ai reati di cui all’art. 5 legge 283 del 1962, perché in concorso con altri, trasportava Kg. 43,20 latticini in cattivo stato di conservazione. Accertato il Torre del Greco il 18/10/2017.
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione dì cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale segnatamente artt. 157-161 cod.pen., art. 129 cod.proc.pen., mancata dichiarazione della estinzione del reato. Il reato
I
risulta accertato il 18/10/2017, tenuto conto degli artt. 157 e 161 cod.proc.pen. e del periodo di sospensione del corso della prescrizione per 64 giorni per l’emergenza Covid, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 22/12/2022 e la declaratoria di prescrizione del reato sarebbe più favorevole rispetto alla declaratoria di non punibilità ex art 131 bis cod.proc.pen.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla nullità della sentenza in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e 23 bis della legge n. 176 del 2020 conseguente alla mancata comunicazione delle conclusioni scritte del PG al difensore dell’imputato.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al vizio di motivazione in punto affermazione della responsabilità, oggetto di motivo di appello, motivazione apparente e comunque illogica là dove ritiene l’orario inconciliabile con la ritenuta destinazione del prodotto e mancanza di risposta alle altre questioni devolute in tema di rilevamento della temperatura e utilizzo di strumenti adeguati.
La difesa ha depositato memoria con cui si associa alla richiesta del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rilevato l’intesse ad impugnare, con il ricorso per cassazione, la sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse del ricorrente a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 – 01), nel merito il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato che la particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015, Fregolent) per gli effetti negativi che produce per l’imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua applicazione presuppone, tra l’altro, l’accertamento della responsabilità penale ossia l’accertamento dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’imputato. Ciò spiega la ragione per la quale la declaratoria d estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia perché divers sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, sempre che le due cause concorrano al momento della sentenza che applica l’art. 131 bis cod.pen. (Sez. 3, n. 27055 del
26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 263885; Rv. 263885; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266505 – 01; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282214 – 01).
Nel caso in esame al momento della pronuncia della sentenza di assoluzione per tenuità del fatto, il reato era prescritto. Tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 13/01/2020 al 17/04/2020, e dell’ulteriore periodo di sospensione fino all’11/05/2020, per complessivi 119 giorni, il reato si era prescritto il 14/02/2023, in data anteriore alla sentenz impugnata del 13 giugno 2023 che lo ha assolto per particolare tenuità del fatto.
Consegue che la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 28/02/2024