Prescrizione del Reato: Perché Prevale sulla Tenuità del Fatto
Con la sentenza n. 6336 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un principio fondamentale del diritto penale: la gerarchia tra le cause di estinzione del reato. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come la prescrizione del reato, in quanto formula di proscioglimento più favorevole per l’imputato, debba sempre prevalere sulla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso: Da Ricettazione a Incauto Acquisto
La vicenda processuale ha origine dalla contestazione di un reato di ricettazione. Tuttavia, nel corso del giudizio, la Corte di Appello di Bologna ha riqualificato il fatto in una fattispecie meno grave, quella contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza, prevista dall’art. 712 del codice penale. Questo passaggio è cruciale, poiché la diversa natura del reato incide direttamente sui tempi necessari per la sua estinzione.
La Decisione della Corte di Appello: l’Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Nonostante la riqualificazione, la Corte di Appello, con sentenza del 3 marzo 2023, ha deciso di non condannare l’imputato, dichiarando il reato non punibile per la sua “particolare tenuità”, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale. Questa norma consente al giudice di non applicare una pena quando il danno o il pericolo causato sono minimi e il comportamento dell’autore non è abituale. Sebbene favorevole, questa decisione non era, secondo la difesa, la più corretta da applicare.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della prescrizione del reato
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo un unico, ma decisivo, motivo: la violazione di legge. Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe dovuto, prima di ogni altra valutazione, verificare se fosse maturata la prescrizione del reato. Il reato contravvenzionale, commesso il 30 novembre 2017, si sarebbe estinto ben prima della pronuncia d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno ribadito un orientamento consolidato: la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sempre sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La ragione di questa prevalenza risiede nella diversa natura e negli effetti delle due formule.
La prescrizione estingue il reato nella sua essenza, cancellandone gli effetti giuridici. Al contrario, la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. lascia “inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica”. In altre parole, si riconosce che un reato è stato commesso, ma si sceglie di non punirlo per la sua scarsa offensività.
La Corte ha poi proceduto al calcolo concreto dei termini. Per la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., il tempo necessario a prescrivere è di 5 anni, comprensivo dell’effetto interruttivo. A questo periodo, nel caso specifico, si sono aggiunti 64 giorni di sospensione dovuti alla normativa emergenziale COVID. Il termine finale per la prescrizione è stato così fissato al 2 febbraio 2023, una data antecedente alla sentenza della Corte di Appello (3 marzo 2023). Al momento della decisione di secondo grado, il reato era quindi già estinto.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio di garanzia fondamentale: il giudice deve sempre applicare la formula di proscioglimento più favorevole all’imputato. La prescrizione del reato, estinguendo la pretesa punitiva dello Stato e cancellando la rilevanza penale del fatto, rappresenta un esito processuale più liberatorio rispetto alla non punibilità per tenuità, che lascia comunque una traccia della commissione dell’illecito. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Cosa succede se un reato può essere dichiarato estinto per prescrizione o non punibile per tenuità del fatto?
Il giudice deve sempre dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, perché questa formula è considerata più favorevole per l’imputato.
Perché la prescrizione è più favorevole della non punibilità per particolare tenuità?
La prescrizione estingue il reato stesso, eliminandone la rilevanza giuridica. La non punibilità per particolare tenuità, invece, presuppone l’accertamento del reato, che rimane iscritto nel casellario giudiziale, ma si limita a non applicare la pena per la sua scarsa gravità.
Come ha inciso la sospensione dei termini per l’emergenza COVID sul calcolo della prescrizione in questo caso?
La sospensione ha allungato il tempo necessario a prescrivere. Al termine di 5 anni previsto per la contravvenzione, sono stati aggiunti 64 giorni di sospensione, spostando la data di estinzione del reato al 2 febbraio 2023, data comunque antecedente alla sentenza di appello.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 3 marzo 2023, dichiarava non punibile ex art. 131 bis cod.pen. il reato di cui all’art. 712 cod.pen. ritenuto a carico di NOME così riqualificata l’ipotesi di ricettazione allo stesso originariamente contestata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione de reato contravvenzionale di cui all’art. 712 cod.pen. commesso il 30 novembre 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In primo luogo va richiamato l’orientamento secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatt cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito p
favorevole. per l’imputato, mentre la seconda lascia, inalterato l’illecito penale nella materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 – 01). Ne consegue pertanto che il ricorso del NOME appare proposto in presenza di un interesse specifico e concreto diretto ad ottenere una formula più favorevole.
Quanto al merito della doglianza la stessa appare fondata posto che nel caso di specie avrebbe proprio dovuto dichiararsi l’estinzione del reato ex art. 157 cod.pen.; ed invero, la cor di appello, a seguito della riqualificazione della fattispecie di ricettazione in quella più l natura contravvenzionale di cui all’art. 712 cod.pen. avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuto decorso del tempo necessario a prescrivere per la fattispecie contravvenzionale che è pari ad anni 5 compreso l’effetto interruttivo; sicchè nel caso di specie aggiunti i 64 giorni di sospensio RAGIONE_SOCIALE, si perviene al 2 febbraio 2023, data antecedente la pronuncia di appello del 3-3-23.
Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 11 gennaio 2024
L CONSIGLIERE EST.